Telefonia, più facile difendersi dagli abusi

Telefonia, più facile difendersi dagli abusi

L'Autorità TLC vara l'atteso regolamento sulle controversie tra utenti e operatori di comunicazione, che porta a nuove e semplificate procedure di conciliazione. Più difficile staccare la linea agli utenti accusati di non pagare
L'Autorità TLC vara l'atteso regolamento sulle controversie tra utenti e operatori di comunicazione, che porta a nuove e semplificate procedure di conciliazione. Più difficile staccare la linea agli utenti accusati di non pagare

Roma – Lo hanno richiesto per lungo tempo ed era stato loro promesso: ieri l’ Autorità TLC ha varato il regolamento che renderà più facile la vita agli utenti che intendono rivalersi contro abusi subiti dagli operatori o contestare addebiti e servizi.

La chiave è nel riconoscimento delle procedure di conciliazione partitetica , quelle definite tra le associazioni dei consumatori e gli operatori stessi nei settori della telefonia, dell’accesso ad Internet o della pay-tv.

Dalla delibera ci si attende, dunque, una sostanziale semplificazione, la possibilità per gli utenti di rivolgersi non più solo ai CoReCom per i tentativi di conciliazione delle controversie, ma anche a tutti gli organismi che sono riconosciuti dal Codice del Consumo approvato di recente. Non solo: sono riconosciute valide anche le conciliazioni effettuate online o a distanza .

Tra le novità più attese, anche regole più stringenti per gli operatori sul fronte della sospensione del servizio in caso di morosità .

In particolare “fermo restando l’obbligo di informare l’utente con congruo preavviso, l’operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento”.

E, in ogni caso, “non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione” . In più “il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi” .

In sostanza: “Si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura”.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista a giorni.

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Pubblicato il
23 mag 2007
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