Telemarketing senza consenso: multa per Enel Energia

Telemarketing senza consenso: multa per Enel Energia

Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione di oltre 560.000 euro a Enel Energia per il trattamento illecito dei dati con telefonate indesiderate.
Telemarketing senza consenso: multa per Enel Energia
Il Garante della privacy ha inflitto una sanzione di oltre 560.000 euro a Enel Energia per il trattamento illecito dei dati con telefonate indesiderate.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di oltre 560.000 euro ad Enel Energia per la violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La società ha contattato diversi clienti per finalità commerciali (telemarketing) senza aver ricevuto un consenso esplicito. Circa due anni fa aveva ricevuto una multa di oltre 79 milioni di euro per non aver bloccato l’accesso alle sue banche dati.

Trattamento dei dati senza consenso

Il Garante aveva avviato il procedimento a fine novembre 2025, in seguito alle segnalazioni ricevute da alcuni clienti di Enel Energia. Questi ultimi hanno dichiarato di essere stati contattati da operatori in possesso dei dati personali e di quelli relativi alla fornitura di energia elettrica. Uno dei reclamanti ha precisato di essere iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni e di non aver dato nessun consenso alla ricezione di comunicazioni pubblicitarie.

Le telefonate dovevano essere solo a fini gestionali. Invece gli operatori hanno formulato proposte commerciali (ad esempio la sottoscrizione di un contratto per la fornitura di gas). Tra l’altro, quasi tutti i numeri da cui sono arrivate le telefonate non erano presenti nel Registro degli Operatori di Comunicazione.

Durante l’istruttoria, il Garante ha accertato che quella di effettuare chiamate apparentemente gestionali e poi sfruttate per la promozione di ulteriori servizi offerti dalla società era una prassi ricorrente. Il trattamento dei dati dei clienti è avvenuto senza un’idonea base giuridica. Le proposte commerciali sono state effettuate anche quando i clienti avevano manifestato un espresso diniego al trattamento dei dati per finalità di telemarketing.

Enel Energia non ha inoltre adottato misure tecnico-organizzative che escludessero il rischio di effettuare trattamenti illegittimi nelle procedure di ricontatto degli utenti. Infine, la società non ha adottato misure adeguate per la selezione e per il controllo sull’operato dei partner coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei dati durante le attività di telemarketing e teleselling.

Oltre ad imporre l’implementazione di misure adeguate per il trattamento corretto dei dati, il Garante ha inflitto una sanzione di 563.052 euro. Enel Energia può presentare ricorso entro 30 giorni.

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Pubblicato il
27 mar 2026
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