TIM multata per un... poster

TIM multata per un... poster

Una disposizione di sicurezza impedisce la rimozione di un cartellone pubblicitario di cui l'Antitrust aveva imposto la rimozione. L'Antitrust: l'operatore non ha agito tempestivamente. Scatta una multa da 10mila euro
Una disposizione di sicurezza impedisce la rimozione di un cartellone pubblicitario di cui l'Antitrust aveva imposto la rimozione. L'Antitrust: l'operatore non ha agito tempestivamente. Scatta una multa da 10mila euro

Roma – Multata per un poster bloccato in aeroporto. È questa la sintesi di un’insolita notizia che riguarda TIM , colpita nuovamente dall’ Antitrust con una multa da 10mila euro per aver violato una disposizione in materia di pubblicità ingannevole. Ma in questo caso, la responsabilità proprio non sembra tutta in carico all’operatore.

Correva il mese di agosto 2005: il Garante per la Concorrenza aveva deliberato la sospensione provvisoria dei messaggi, ancora in diffusione, inclusi nella campagna pubblicitaria relativa all’offerta “1XTutti” di TIM, poi sanzionata perché ritenuta ingannevole. Tali messaggi, come riferisce l’Authority, erano “caratterizzati dalla prospettazione della possibilità di effettuare e ricevere telefonate nazionali ed estere ed inviare messaggi al costo di un centesimo di euro, senza evidenziare altresì con chiarezza alcune limitazioni quali, in particolare, la presenza di scatti alla risposta, di costi fissi di attivazione e di vincoli nella durata di validità delle offerte”.

Telecom Italia, come risulta dagli atti del procedimento, “si sarebbe prontamente e diligentemente attivata per porre in essere tutti gli adempimenti materialmente fattibili per individuare e sospendere i messaggi pubblicitari ancora in programmazione”. In parole povere, aveva provveduto a sospendere gli spot e alla rimozione di tutti i cartelloni pubblicitari ancora visibili.

Tutti tranne uno: un poster affisso presso il Terminal B dell’aeroporto di Fiumicino, “la cui rimozione – riferisce il bollettino dell’Antitrust – è stata impedita dalla stessa Autorità aeroportuale che, per motivi di sicurezza dovuti al rischio attentati, aveva bloccato tutte le operazioni di sostituzione/rimozione degli impianti pubblicitari per il periodo 7-25 agosto 2005”. La data del 7 agosto coincideva con quella di cessazione della validità della promozione.

La responsabilità per la permanenza del messaggio, dichiara Telecom, sarebbe quindi da attribuire a chi aveva in gestione lo spazio pubblicitario, che il 7 agosto non ha rimosso il poster.

Inflessibile la reazione del Garante, che, conoscendo la prassi seguita dalle agenzie pubblicitarie (che spesso non rimuovono poster pubblicitari finché negli stessi spazi non devono affiggerne di nuovi), motiva così la multa da 10mila euro: “il comportamento di Telecom Italia per adeguarsi all’intervento dell’Autorità è risultato insufficiente e inidoneo a evitare l’ulteriore divulgazione del messaggio ingannevole in violazione della diffida imposta dall’Autorità. L’istruttoria, tuttavia, ha consentito di escludere l’intenzionalità della violazione in capo a TI, ma, a fronte della presunzione di colpa in ordine al fatto vietato (…), non ha permesso di ricondurre alla società quell’elemento positivo richiesto dalla giurisprudenza per poter riconoscere che nessun rimprovero possa essere mosso all’agente, incorso in un errore incolpevole, non suscettibile di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza”.

Dario Bonacina

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Pubblicato il
9 mag 2006
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