Ahia! Nessuno emenda il ddl 816

Ahia! Nessuno emenda il ddl 816

Parla di editoria, spam e di altre cosucce, alcune inquietanti, che arrivano dall'Europa. Oggi scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti
Parla di editoria, spam e di altre cosucce, alcune inquietanti, che arrivano dall'Europa. Oggi scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti


Roma – L’iter non è ancora concluso ma si è chiuso il termine per sottoporre emendamenti ad un testo, il ddl 816 in discussione al Senato, che mira a consentire il recepimento per l’Italia di alcuni nodi della normativa europea già oggetto di critica analisi e valutazione da Alcei

In attesa di pubblicare nei prossimi giorni un approfondimento del provvedimento di delega al Governo per realizzare “l?adempimento di obblighi derivanti dall?appartenenza dell?Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001”, Punto Informatico ha individuato negli artt. 29 e 30 alcuni elementi di sicuro interesse. Eccone alcuni.

Si afferma, per esempio, che “deve essere reso esplicito che l?obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”. Un passaggio importante, perché sembra andare a colpire uno dei “nodi” più discussi della legge sull’editoria .

Si afferma anche che “in ogni caso, l?invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario”. Un’affermazione che se verrà effettivamente tradotta in una normativa coerente si traduce automaticamente nella scelta per l’Italia dell’opt-in e della messa al bando dell’opt-out o delle altre tecniche spammatorie.

Con riferimento esplicito al commercio elettronico e alla prestazione di servizi di comunicazione e informazione sulle reti, che quindi può comprendere anche la trasmissione di file musicali o di altri contenuti multimediali protetti da diritto d’autore, si afferma che il “prestatore”, il provider insomma, “non sarà considerato responsabile” se sul proprio network circola materiale ma solo se, tra le varie cose, “non interferisca con l?uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull?impiego delle stesse informazioni”. Una frase che racchiude la possibilità per i detentori del diritto d’autore di impiegare programmi di ricerca di file protetti scambiati illegalmente sulle reti dei provider e l’imposizione a questi ultimi di consentire che questa ricerca avvenga…

Entro la prossima settimana su Punto Informatico verrà pubblicato un esaustivo approfondimento su questo testo e su quello che può rappresentare per la vita della rete.

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Pubblicato il 14 dic 2001
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