Anno 2000 il cittadino può difendersi e denunciare la PA

Anno 2000 il cittadino può difendersi e denunciare la PA

Abbiamo chiesto al Centro Servizi Legali un parere su come dovrà comportarsi chi subirà i ritardi nell'aggiornamento dei sistemi da parte della pubblica amministrazione. Ecco il loro parere
Abbiamo chiesto al Centro Servizi Legali un parere su come dovrà comportarsi chi subirà i ritardi nell'aggiornamento dei sistemi da parte della pubblica amministrazione. Ecco il loro parere


Millennium Bug: una parola che tutti noi abbiamo imparato a conoscere e a temere. Y2K minaccia, come la bestia a sette teste del Libro dell’Apocalisse, di chiudere catastroficamente il millennio. Articoli, documentari, novelli Pierre l’Eremita, ci dipingono a tinte fosche l’Ultimo dell’Anno 1999.
Al di là di queste immagini tanto care ad una Hollywood da effetti speciali, la scarsa previdenza dei programmatori, che hanno scelto di utilizzare due cifre per rappresentare in spazio digitale gli anni, potrà portare diversi inconvenienti.

Ormai l’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione è, si dovrebbe dire finalmente, una realtà, addirittura sancita da una legge, il Decreto Legislativo 12.02.1993 n. 39 appunto.
Quindi, anche la P.A. si muove fra computers e microchips e ogni problema alle macchine si può riversare sulla collettività degli amministrati. Quali possono essere le garanzie in capo al cittadino nel caso in cui il “bacherozzo” del millennio causi delle interruzioni di servizi?

Il problema è, in realtà, più complesso di quanto possa sembrare.
Nelle società evolute, la Pubblica Amministrazione, ossia tutti gli enti che condividono una pubblica funzione, ineriscono nella vita quotidiana di ciascuno di noi attraverso molteplici forme di diritto.
Pertanto, l’ente pubblico può manifestarsi quale soggetto di potestà amministrative o come partner privato in rapporti di diritto civile.
Infatti, la Pubblica Amministrazione può, nella discrezionalità che le è propria, decidere di stipulare contratti di diritto ordinario con i privati, per il perseguimento dei propri fini.
Così, si possono avere erogazioni di pubblici servizi attraverso semplici contratti di fornitura o somministrazione dove le due parti, cittadino utente ed ente pubblico, sono soggetti alle norme generali sancite dal codice civile. Fino agli anni quaranta di questo secolo, si escludeva che lo Stato, persona giuridica per eccellenza creatrice di legalità, non potesse rispondere di qualsivoglia responsabilità.

Con la Carta Costituzionale, si è sancito il fondamento normativo della responsabilità della Pubblica Amministrazione, così come disposto dagli artt.28, 97 e 113.
La responsabilità in campo contrattuale si sostanzia, in concreto, nel dovere imposto dalla legge di risarcire il danno economico prodotto a seguito di una violazione ad una sfera giuridica protetta.
In particolare, in tema di responsabilità contrattuale, si può affermare che il contraente è tenuto ad adempiere all’obbligazione che si è assunto, pena il risarcimento del danno provocato (art. 1218 c.c.).


Così, nei contratti di erogazione di pubblici servizi, l?ente erogatore si impegna, dietro corrispettivo, a garantire un servizio od una prestazione, secondo lo schema di cui agli art. 1559 c.c. e seguenti.

E? evidente, nonché ormai pacifico in giurisprudenza, che anche la Pubblica Amministrazione, qualora decida di agire come privato contraente, sia soggetta alle regole di diritto comune.
Se la Pubblica Amministrazione contrae un obbligo, è tenuta a mantenerlo. Quindi, nel nostro caso, il cittadino che abbia stipulato un contratto per una fornitura di un pubblico servizio e se ne veda privato, potrà senz?altro rivolgersi all?ente erogatore per ottenere ragione.
E? sufficiente l?inadempimento ai propri obblighi e l?ente sarà chiamato a rispondere dell?interruzione del servizio.

Si potrebbe obiettare che, sempre a norma dell?art. 1218 c.c., la Pubblica Amministrazione non avrebbe erogato il servizio per causa di forza maggiore o caso fortuito, indipendente dalla propria volontà.
A fronte ditale eccezione, il vessato cittadino potrebbe facilmente ribattere che la responsabilità non può essere esclusa adducendo un caso fortuito di cui manchi la contingibilità e la imprevedibilità, poiché del fenomeno del Millennium Bug si parla da anni.
L?ente pubblico erogatore del servizio avrebbe dovuto premunirsi in tempo e, qualora non l?abbia fallo, risponderà per la propria inadempienza risarcendo i danni.

Maggiori problemi scaturiscono nel caso in cui il rapporto che lega Pubblica Amministrazione e privato non sia un contratto, bensì sia regolato dal diritto amministrativo.
In questo ultimo caso, non si potrà richiamare la responsabilità contrattuale per l?interruzione del servizio, ma ci si potrà semmai rivolgere ai doveri che l?ente pubblico ha di garantire i servizi essenziali quale organo amministrativo.
L?omissione circoscrivibile in capo allo Stato lede i principi generali della buona amministrazione, sanciti espressamente dalla Costituzione (art. 97). Assodata la violazione dei propri doveri di buon amministratore, l?ente pubblico risponderà del danno subito dal privato, che quest?ultimo dovrà in ogni caso dimostrare.

La legge sancisce un generale obbligo del neminem Iaedere , di non provocare danni nell?esecuzione di un determinato comportamento; sia detto per inciso che detto comportamento può essere anche omissivo, ossia non fare qualcosa per cui si è tenuti a fare.
L?eventuale lesione provocata, per dare diritto al risarcimento dei danni patiti, deve essere conseguenza di una attività dolosa o quantomeno colposa (in realtà non manca chi sostenga che sia irrilevante la colpevolezza, ma tale lettura dogmatica è nettamente minoritaria).


Non vi è dubbio che in un caso come prospettato, vi sia senz?altro un comportamento negligente ed imprudente in capo all?Amministrazione che non si sia premurata in tempo di evitare danni per la crisi di fine millennio; vi è quindi colpa.

Si noti che, comunque, si è sempre parlato di danno. Infatti, la Pubblica Amministrazione dovrà risarcire i danni che possano derivare dall’interruzione del servizio, ma la semplice sospensione dell’erogazione non può essere di per sè risarcibile, non ledendo alcuna posizione giuridica soggettiva, ma meri interessi di fatto.

Il privato, quindi, potrà essere tutelato dall’imprevidenza dell’Amministrazione. A titolo esemplificativo, si può ricordare una recente sentenza della Corte di Cassazione (06.06.1997) che aveva condannato al risarcimento dei danni un Comune per l’irregolare funzionamento per propri servizi, nonchè un’altra decisione (27.03.1997) che ha sancito di responsabilità della Pubblica Amministrazione per interruzione di un intervento conservativo, sempre che ne sia dimostrata la colpa.

Alcuni precedenti, quindi, sembrano avere aperto la strada al problema.
Ci auguriamo tutti che il nostro Amministratore Pubblico si sia premurato in tempo al fine di evitare inconvenienti.
Siamo troppo ottimisti?

CENTRO SERVIZI LEGALI – Avv. Marco Boretti

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Pubblicato il
24 nov 1999
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