Armani vs Armani, la guerra continua

Armani vs Armani, la guerra continua

Pochi giorni fa l'ultimo scontro-confronto in tribunale sul caso del dominio e sul nuovo marchio con la chiocciola. La cronaca di M. Bucarella, giurista di Newglobal.it
Pochi giorni fa l'ultimo scontro-confronto in tribunale sul caso del dominio e sul nuovo marchio con la chiocciola. La cronaca di M. Bucarella, giurista di Newglobal.it


Bergamo – Lo scorso 30 marzo si sono tenute ben due udienze civili che vedevano contrapporsi la Giorgio Armani Spa all’imprenditore Luca Armani.

Nell’appello promosso da Luca Armani contro la Giorgio Armani Spa presso la Corte di Appello di Bergamo, alla prima udienza di comparizione il Collegio si è riservato in ordine alle richieste dei legali di Luca Armani di sospensione dell’esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo, che condannava Luca Armani, tra l’altro, alla corresponsione – in favore della Giorgio Armani Spa – della somma di euro 5.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.

La Corte d’Appello di Brescia dovrà anche sciogliere riserva sulla richiesta di termini avanzata dai legali di Luca Armani per poter esaminare l’appello incidentale della controparte, che ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado per ottenere la condanna di Luca Armani al risarcimento dei danni per attività di concorrenza sleale. Il titolare del timbrificio bergamasco era stato condannato in primo grado solo al pagamento delle spese legali.

A Bergamo invece si è svolta un’ulteriore udienza interlocutoria del processo che vede contrapposte le parti per l’uso del marchio www.@rmani.it che Luca Armani ha chiesto di registrare a proprio nome. Vi è stato un ulteriore rinvio all’udienza del 6 luglio per le richieste istruttorie. La Giorgio Armani Spa ritiene che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione costituisca contraffazione del marchio “Armani” e che sia motivo di concorrenza sleale.

In entrambi i casi la posizione dei legali di Luca Armani è stata nel senso di contrastare le pretese di controparte asserendo, da un lato, la legittimità dell’uso del patronimico (cognome) nel proprio dominio internet, ai sensi dell’art. 1 – bis L.M., dall’altro l’assoluta impossibilità che sia ingenerata confusione tra il marchio “Armani” e quello “www.@rmani.it”.

Manuel M. Buccarella
Vicepresidente NewGlobal.it

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Pubblicato il
5 apr 2004
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