Assolto! Non indicava lo stampatore sul sito

Assolto! Non indicava lo stampatore sul sito

Accusato di aver violato la legge sulla stampa non apponendo sul proprio sito il nome dell'editore e dello stampatore, viene assolto. A che è servita la 62/2001?
Accusato di aver violato la legge sulla stampa non apponendo sul proprio sito il nome dell'editore e dello stampatore, viene assolto. A che è servita la 62/2001?


Roma – Una sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta apre nuovi squarci sulla legge sull’editoria e sull’impossibilità di applicarla nei modi affermati dai promotori e sostenitori della contestatissima normativa. Il GIP ha infatti assolto il proprietario di un sito dall’accusa di non aver apposto il nome dell’editore e dello stampatore sulle proprie pagine.

Come si ricorderà, infatti, alcuni sostenitori della legge sull’editoria hanno sostenuto che fosse possibile equiparare lo stampatore al provider che ospita un sito internet.

In particolare, la sentenza pronunciata il 15 febbraio di quest’anno dal GIP Fabrizio Gandini (Sent. n. 22/2002 del 15.12.2002 – R.G. 2373/01 g.i.p. – R.G. 2077/01), riguarda l’imputazione del reato di cui all’art. 2 e 16 L. n. 47 del 1948 in relazione all’art. 1 L. n. 62/2001 per non aver indicato nel sito www.xxxxxxx.it, di cui è titolare, il nome dell’editore e dello stampatore.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna sulle basi del reato relativo alla legge sulla stampa del 1948 ma il GIP ha respinto la richiesta, affermando che quella legge “nel sanzionare rispettivamente l’omessa indicazione del nome dell’editore e dello stampatore su di uno stampato, trovano riferimento semantico nell’art. l della stessa legge, quanto al concetto di stampato: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione” .”

Secondo la tesi del PM il sito internet dovrebbe quindi rientrare nel concetto di stampato. “Tuttavia – scrive il GIP – in forza del principio espresso dall’art. 1 c.p. e 14 preleggi, non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito internet sia assimilabile ad uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento”.

Secondo Gandini, il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone – da un punto di vista logico – una distinzione fisicamente percepibile tra l’oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere.

“Il testo pubblicato su sito internet – ha spiegato il GIP – non può invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall’utente mediante l’accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, può provvedere a stampare il file scaricato. Non può quindi ritenersi che il titolare del sito internet sia responsabile di tali riproduzioni, in quanto del tutto eventuali e poste in essere dagli stessi utenti”.

“Come è già stato sopra argomentato – ha aggiunto Gandini – i files pubblicati su internet non sono riproduzioni, ma documenti informatici originali. Si evidenzia dunque una lacuna legislativa, che non può essere colmata dall’interprete, siccome in danno dell’imputato. Per questi motivi l’imputato deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

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Pubblicato il 9 mag 2002
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