Autorità TLC: credito residuo? Un diritto

Autorità TLC: credito residuo? Un diritto

L'Authority pubblica un documento in cui precisa i criteri di applicazione del pacchetto Bersani in tema di servizi di comunicazioni telefoniche, elettroniche e di reti televisive
L'Authority pubblica un documento in cui precisa i criteri di applicazione del pacchetto Bersani in tema di servizi di comunicazioni telefoniche, elettroniche e di reti televisive

A quasi quattro mesi dall’ entrata in vigore del decreto Bersani , e quasi tre mesi dopo la sua conversione in legge , direttamente dall’ Agcom ecco arrivare le linee guida esplicative, adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Authority in applicazione della legge 40/2007 (la legge Bersani, appunto).

Il documento annovera: “Riconoscimento del credito residuo e sua trasferibilità; specifiche tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche”. Questi, annuncia un comunicato diffuso proprio ieri dall’Autorità, sono i più importanti principi contenuti nelle Linee guida per l’applicazione di una norma che tutti conoscono come il provvedimento che ha abolito i costi di ricarica.

Sarà “un’apposita Unità di vigilanza dell’Agcom, coordinata dalla Direzione Tutela dei Consumatori” a vigilare sull’applicazione delle disposizioni della legge Bersani. Per quanto riguarda il credito residuo, secondo la norma, agli operatori non è permesso stabilire una scadenza per l’utilizzo del traffico o dei servizi acquistati e le attese linee guida evidenziano “il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico”.

“L’attività di vigilanza – assicura l’Authority presieduta da Corrado Calabrò – sarà esplicata per garantire pienamente il diritto di recesso e di trasferimento delle utenze (esercitabile dal cliente in qualunque momento, con un preavviso massimo di 30 giorni, ndr). Gli Uffici dell’Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente ad attività strettamente necessarie per l’attuazione della richiesta inoltrata dall’utente”.

Dario Bonacina

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
2 lug 2007
Link copiato negli appunti