Diritto d'autore, da oggi la nuova legge

Diritto d'autore, da oggi la nuova legge

Entrano in vigore in queste ore le nuove norme sul diritto d'autore. Prevedono pene molto più severe per l'industria della contraffazione ma anche per i suoi clienti. E mettono in soffitta libertà di sviluppo e attuale giurisprudenza
Entrano in vigore in queste ore le nuove norme sul diritto d'autore. Prevedono pene molto più severe per l'industria della contraffazione ma anche per i suoi clienti. E mettono in soffitta libertà di sviluppo e attuale giurisprudenza


Roma – Multe o peggio per chi compra materiale contraffatto, sanzioni penali per chi lo produce, bollini SIAE posti su ogni opera d’ingegno: questo il profilo della contestatissima legge sul diritto d’autore che oggi entra in vigore.

Uno dei punti nodali della legge è l’inasprimento delle pene. Chi venisse colto nell’acquisto di un software, un Cd-ROM o altro privo di bollino SIAE si troverà a dover pagare 300mila lire e a vedere il suo nome pubblicato sui giornali (!) oltre, naturalmente, a subire la confisca dell’opera “rubata”. Chi “ci cascasse” una seconda volta potrebbe trovarsi a pagare due milioni di lire e sostenere nuovamente la gogna pubblica. Dalla terza volta in poi si passa alle pene per recidiva e si va ben oltre la sanzione amministrativa (si può arrivare a multe fino a 30 milioni e a quattro anni di carcere). Stesse pene sono previste per chi copia contenuti o materiali via Internet o chi si azzarda a fare “fotocopie non autorizzate”. Il nuovo diritto d’autore, infatti, va pagato anche in questi casi.

Per chi invece copia illegalmente del materiale o costruisce veri e propri business sulla contraffazione, la nuova legge prevede il carcere, da 6 mesi a 3 anni, e altre sanzioni in base alla “gravità” della violazione.

Un altro aspetto della legge che non va giù a moltissimi è la punibilità non solo del commercio di materiali prodotti in violazione del diritto d’autore ma anche della realizzazione o semplice progettazione di sistemi capaci di superare le protezioni imposte dai produttori di contenuti sulle opere di ingegno. Il tutto senza tenere conto delle finalità del soggetto che realizza questi sistemi. Come a dire, dunque, che persino “lo sviluppo tecnico” di un software, per esempio, di cracking, è in sé una violazione, perché “potenzialmente” dannoso al diritto d’autore.

Va detto, inoltre, che l’acquisizione del bollino SIAE da apporre sulle opere in distribuzione implica la registrazione in SIAE anche di chi non è iscritto alla stessa. Una sorta di “registro di controllo” che terrà conto di chi opera nel settore. Sul bollino dovrà essere indicato il titolo dell’opera, il nome dell’autore e del produttore nonché un numero progressivo e l’indicazione della destinazione d’uso.

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Pubblicato il
19 set 2000
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