Due squilli al dì levano il giudice di lì

Due squilli al dì levano il giudice di lì

Una sentenza della Cassazione rigetta l'accusa di molestia per una persona che, con due telefonate anonime, aveva disturbato un avvocato nel proprio studio
Una sentenza della Cassazione rigetta l'accusa di molestia per una persona che, con due telefonate anonime, aveva disturbato un avvocato nel proprio studio

Quando una telefonata indesiderata può essere definita molesta? A questo apparentemente banale quesito risponde nientemeno che la Cassazione, con definizioni che si basano sul tenore e… sulla quantità delle telefonate ricevute.

La notizia, diffusa ieri da alcune agenzie di stampa, trae origine da una sentenza emanata il 6 novembre dalla Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con cui è stato rigettato il ricorso dell’avvocato romano E.I.. Questi, dopo aver ricevuto nel proprio studio due telefonate anonime, si è rivolto alle forze dell’ordine denunciando di essere stato oggetto di molestie. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma aveva valutato inammissibile l’opposizione del professionista alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM e l’azione legale è arrivata appunto fino alla Cassazione.

La Suprema Corte ha a sua volta dichiarato inammissibile la richiesta del legale, introducendo il concetto di petulanza come elemento discriminante nella valutazione di un atto (seppur telefonico) di molestia: “Deve escludersi che l’effettuazione di due soli contatti telefonici possa costituire espressione di petulanza”, si legge nella sentenza, che sottolinea l’irrilevanza del fatto che le chiamate anonime “non siano state mute”. Il presunto molestatore, pur non presentandosi, aveva infatti chiesto informazioni al professionista. Informazioni che devono essere risultate molto sgradite.

Per essere classificata come “molestia” ai sensi dell’articolo 660 del Codice Penale – spiega la Cassazione – una telefonata indesiderata deve infatti essere caratterizzata da “un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò di fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera”.

All’avvocato spetta ora il pagamento delle spese legali e persino il versamento di un’ammenda di 500 euro.

Dario Bonacina

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Pubblicato il 8 nov 2007
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