I pirati satellitari tornano al penale?

I pirati satellitari tornano al penale?

di Daniele Minotti - Le contraddizioni dell'attuale normativa sembrano indicare un percorso obbligato, destinato a riportare nel penale quanto era stato depenalizzato la scorsa primavera. Il punto della situazione
di Daniele Minotti - Le contraddizioni dell'attuale normativa sembrano indicare un percorso obbligato, destinato a riportare nel penale quanto era stato depenalizzato la scorsa primavera. Il punto della situazione


Roma – L’argomento delle smart card per la visione abusiva delle trasmissioni via satellite è certamente “caldo”, non foss’altro per l’intervenuta depenalizzazione recepita, la scorsa primavera, dalla Magistratura di Crotone di cui si è già detto in PI .

Per la verità, pur in modo meno approfondito soprattutto per quanto riguarda la configurabilità di altri reati tipicamente informatici, la stessa conclusione era già stata tratta, nei primi mesi dello scorso anno, dal Tribunale di Torino e, nel novembre 2001, addirittura dalla Corte di Cassazione. Il fatto è, dunque, pacifico da tempo ma, come vedremo, residuano ancora dubbi su alcune ipotesi specifiche, mentre all’orizzonte di profila la reintroduzione di sanzioni penali.

Va premesso un breve excursus della legislazione in materia. La disciplina penale degli abusi connessi alla clonazione delle smart card fa ingresso nel nostro ordinamento con la l. 27 ottobre 1993, 422 (di conversione del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323), per la verità non con disposizioni ad hoc, ma con un semplice richiamo all’art. 171-bis l.d.a. in tema di software (implicitamente nella parte della norma relativa ai mezzi di sprotezione dei programmi).

Il secondo intervento si è avuto con la celeberrima l. 248/2000 di riforma del diritto d’autore la quale ha inserito, nella l. 633/41, l’art. 171-octies che punisce, penalmente, chi “produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale” .

L’ultimo atto si è consumato, in modo decisamente meno eclatante, poco dopo con il d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373 di attuazione della direttiva 98/84/CE in tema di servizi ad accesso condizionato (e tale è una trasmissione televisiva “criptata” via satellite). Le attività vietate, elencate dall’art. 4 e sostanzialmente sovrapponibili – salvo quanto si vedrà – a quelle di cui all’art. 171-octies l.d.a., sono: “a) la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g); b) l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g); c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l’uso di dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g)”.

Le sanzioni, infine, sono quelle previste dall’art. 6. Si tratta di sanzioni amministrative (donde la depenalizzazione, pur non esplicita) peraltro non di poco conto che, comunque, testimoniano il permanente carattere illecito del fenomeno.

Allo stato, sulla scorta di quanto appena detto, le precedenti condanne penali definitive potranno comunque essere revocate, mentre nei procedimenti in corso il giudice dovrà pronunciare sentenza di assoluzione (ferma restando la necessità di inviare gli atti all’autorità amministrativa competente per l’applicazione delle sanzioni già menzionate).

Sin qui la situazione potrebbe apparire assolutamente chiara e stabilizzata, ma non è così.

Un primo nodo, peraltro non secondario, si incontra considerando che il recente decreto disciplina esclusivamente le attività di carattere direttamente o indirettamente commerciale, sembrerebbe lasciando al trattamento penale della l. 633/41 tutto ciò che non rientra in tale ambito. Si pensi alle ipotesi di utilizzazioni meramente personali (peraltro molto comuni).

Non sempre è possibile appellarsi a semplici ragioni di equità (in concreto, quelle che vedrebbero, pur giustamente, irragionevole punire un’attività circoscritta all’ambito personale con una pena più grave rispetto al commercio).

La soluzione, di conseguenza, va cercata comunque nella legge e sembra che l’art. 16 l. 248/2000 (che prevede un illecito amministrativo di non particolare gravità relativo al mero utilizzo abusivo, anche via etere, di un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore) prevalga, in tali casi particolari, sul regime penale.

Tutto quanto – vale la pena di ribadirlo – allo stato.
Dopo aver preso atto di quella che non può non definirsi come una svista (non foss’altro per il netto contrasto con la l. 248/2000 entrata in vigore soltanto pochi mesi prima) da tempo è stato presentato, al Senato, un disegno di legge (S606) volto a reintrodurre, modificando proprio il d.lgs. 373/2000, le sanzioni penali per le condotte relative alle smart card pirata (e ai dispositivi collegati) facendo salva l’applicabilità degli artt. 171-octies e 171-bis l.d.a. (quest’ultimo, per la verità, richiamato in modo non del tutto chiaro).

Attualmente, il disegno di legge, dopo essere stato approvato in Commissione al Senato, è già all’esame della Camera senza che, durante questo percorso, siano intervenute voci contrarie o comunque critiche. È, pertanto, prevedibile che la definitiva approvazione avverrà in tempi molto ristretti e che, dunque, la commercializzazione di dispositivi illeciti ritornerà all’attenzione del giudice penale.

avv. Daniele Minotti – Genova
Studio Minotti

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Pubblicato il
11 ott 2002
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