Italia, nuovi rischi per le libertà digitali

Italia, nuovi rischi per le libertà digitali

di Gianluca Navarrini - Due nuove leggi avanzano in Parlamento, ancora una volta ambigue, e possono circondare i siti web italiani di nuove norme, burocrazia e responsabilità per i gestori. Ecco di cosa si tratta
di Gianluca Navarrini - Due nuove leggi avanzano in Parlamento, ancora una volta ambigue, e possono circondare i siti web italiani di nuove norme, burocrazia e responsabilità per i gestori. Ecco di cosa si tratta


Roma – Il 26 ottobre 2004 la Camera ha licenziato il testo del disegno di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa, che ora è passato al vaglio del Senato della Repubblica (d.d.l. n. 3176). All’interno del d.d.l. è contenuta una proposta di riforma dell’art. 1 della l. n. 47/1948, che, se approvata dal Senato, introdurrà (o meglio: reintrodurrà) alcuni obblighi per i “siti internet aventi natura editoriale”, tra cui quello della registrazione dei siti di informazione periodica (attenzione: non dei periodici telematici).

Inoltre, il Governo ha presentato alla Camera, nello scorso mese di luglio, il d.d.l. n. 4163, il cui articolo 1 è espressamente dedicato ai “siti aventi natura editoriale” quelli che contengono, in via prevalente, prodotti editoriali come definiti dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62″.
Ancora una volta l’approssimazione linguistica e l’imperizia tecnica del legislatore rischiano di produrre norme grottesche, a tratti incostituzionali, vagamente repressive, ma – per nostra fortuna – sostanzialmente inapplicabili.
Vediamo perché.

L’ambigua nozione di “sito internet avente natura editoriale”
Preliminare rispetto ad ogni altra questione è la risposta da fornire a chi chieda cosa debba intendersi con l’espressione “siti internet aventi natura editoriale” .
La risposta è contenuta nell’art. 1 della l. n. 62/2001. Ha natura editoriale qualunque sito i cui contenuti siano destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico. Praticamente, ha natura editoriale quasi ogni sito in cui ci si imbatte navigando in rete: basta che abbia la funzione di diffondere informazioni presso il pubblico.
Perciò nella nozione rientrano a pieno titolo i siti che divulgano qualsiasi genere di informazioni o di lavoro letterario (anche di infima qualità): dalle ricette della nonna alle inchieste di controinformazione, dalle barzellette, alle poesie. E tra i siti caratterizzati dalla periodica diffusione al pubblico di informazioni, oltre ai veri e propri giornali on line , ritengo possano essere collocati – se non tutti – molti blog .

Vediamo cosa cambierà, in caso di approvazione da parte delle Camere dei due d.d.l.
Va detto subito che, già oggi, in virtù dell’art. 1, comma 3, l. n. 62/2001, tutti i prodotti editoriali, anche quelli diffusi per via telematica, dovrebbero riportare le informazioni che si trovano solitamente contenute nel colophon dei libri: luogo ed anno della pubblicazione e, soprattutto, nome e domicilio dell’editore o dello stampatore. E benché la norma sia sostanzialmente disapplicata, la sua inosservanza, a rigore, andrebbe punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 250 euro (art. 16, l. n. 47/1948). Il problema è che una pubblicazione per essere diffusa nel cyberspazio non ha bisogno di editori o di stampatori: cosa dovrà, dunque, essere indicato per non commettere reato?
Il “popolo della rete” sarebbe grato al legislatore, se un punto così oscuro della legge fosse finalmente chiarito.

I siti di informazione periodica
I siti che abbiano contenuti assimilabili a quelli delle testate giornalistiche ed ai “periodici di qualsiasi altro genere” dovranno indicare il luogo e la data della pubblicazione, il nome ed il domicilio dello stampatore, il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

Ma c’è di più, giacché l’applicazione dell’intera legge sulla stampa ai siti “aventi natura editoriale”, impone il rispetto dell’art. 5, l. n. 47/1948, il quale dispone che “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”.

Così, in sordina, il legislatore ripropone l’annosa questione sulla obbligatorietà della registrazione dei giornali e dei periodici on-line . E, a modestissimo avviso di chi scrive, l’approvazione in via definitiva dell’attuale testo del d.d.l. n. 3176 determinerebbe l’abrogazione implicita (per incompatibilità) dell’ultimo comma dell’art. 7 del D. L.vo n. 70/2003, il quale – ancor oggi – chiarisce che “la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori dei servizi intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Ed in molti, sicuramente, ricorderanno che la disposizione da ultimo citata rappresentò una clamorosa (ed abborracciata) retromarcia del legislatore che proprio con la l. n. 62/2001 aveva introdotto (all’art. 1, comma 3) l’obbligo generalizzato di registrazione per i periodici telematici.

Il tentativo che si può leggere tra le righe del d.d.l. n. 3176 è, dunque, quello di riformare (limitatamente ai siti) la controriforma. Con esiti non certo trascurabili, visto che l’art. 16, l. n. 47/1948 punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 250 euro chi pubblica un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la prescritta registrazione.

Il problema, ancora una volta, è costituito dall’imperdonabile imprecisione del legislatore, che nel d.d.l. n. 3176 non parla di pubblicazioni periodiche per via telematica, ma di “siti internet”. E non è chi non veda che un conto è un sito internet ed un altro conto è una newsletter !


La registrazione presso il tribunale e la registrazione nel ROC
Per comprendere al meglio le problematiche legate alle registrazioni, occorre esaminare anche il d.d.l. n. 4163 e, ancor prima, fornire una breve panoramica del quadro normativo attuale.

L’ordinamento italiano conosce due tipi di registrazione: quella presso il tribunale in cui è la sede del giornale o del periodico (ex art. 5, l. n. 47/1948) e quella presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) (ex art. 1, comma 6, lett. a, n. 5, della l. n. 249/1997). La prima registrazione è di tipo “oggettivo”, riguarda cioè le testate; la seconda è di tipo soggettivo, visto che riguarda gli editori.

Da ultimo l’art. 16, l. n. 62/2001, ha disposto che i soggetti tenuti all’iscrizione nel ROC sono esonerati dalla registrazione delle testate da loro pubblicate presso il tribunale: basta essere registrati in almeno uno dei due registri e si è a posto.

Ciò detto, passiamo ad esaminare quali problemi vengono introdotti dai due disegni di legge in esame.
Mentre la riforma dell’art. 1, l. n. 47/1948, impone la registrazione presso il tribunale dei siti assimilabili alla stampa periodica, il d.d.l. n. 4163 sembra richieda l’iscrizione dei “siti aventi natura editoriale” nonché delle “testate giornalistiche in formato elettronico e digitale” nel ROC, facendo salva l’applicazione dell’art. 16, l. n. 62/2001. Se così fosse, tutti i siti e le testate, registrandosi nel ROC, non sarebbero più tenuti alla registrazione presso il tribunale.

Ma quel che non è affatto chiaro è se l’iscrizione in questione sia obbligatoria oppure no, visto che il testo del d.d.l. n. 4163 non si esprime in termini di obbligo, limitandosi a dire che i siti e le testate “sono soggetti” all’iscrizione nel ROC “ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa”. Sembra, dunque, che la registrazione nel ROC non sia un obbligo, ma costituisca solo il mezzo per ottenere l’applicazione delle disposizioni di maggior favore introdotte dall’altro d.d.l. (il n. 3176).

Quest’ultima lettura, a modesto parere di chi scrive, appare la più rispondente alla funzione del ROC, che non è quella di registro di siti, ma quella di registro degli operatori (leggi: imprenditori) delle comunicazioni. Perciò la norma – laddove parla di siti soggetti all’iscrizione nel ROC – è sicuramente mal formulata, giacché avrebbe dovuto esprimersi in termini di soggetti esercenti l’attività editoriale per mezzo di internet. Il rilievo appare ben fondato se si considera che, per i periodici telematici, l’iscrizione è prevista per gli editori e non per le testate (art. 1, comma 2, d.d.l. n. 4163). E, a meno di non riformare il sistema del ROC, non risulta attualmente possibile l’iscrizione di soggetti che non esercitino attività d’impresa (e siano, dunque, iscritti nel registro delle imprese).

Tutti coloro che, senza essere editori professionisti, siano titolari di un “sito” di informazione periodica dovranno limitarsi a rispettare la l. n. 47/1948, e saranno tenuti alla registrazione del sito stesso presso il tribunale. Coloro che – sempre senza essere imprenditori – gestiscano una testata giornalistica o altro strumento di informazione periodica in via telematica, in assenza di un “sito internet avente natura editoriale”, non sembra saranno tenuti nemmeno alla registrazione presso il tribunale.

Le responsabilità connesse ai reati a mezzo della stampa nel d.d.l. n. 3176
Va sottolineato che il reato più frequentemente commesso con il mezzo della stampa è quello di diffamazione, la cui consumazione obbliga il responsabile al risarcimento del danno morale (ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.). E ciò implica il costante rischio, per chi scrive, di essere condannato a rifondere danni per somme da capogiro.
Per evitare queste situazioni, il d.d.l. n. 3176 mira ad introdurre regole nuove, volte a limitare il tetto massimo del risarcimento del danno morale a 30’000 euro ed a ridurre il termine di prescrizione per l’azione civile risarcitoria da cinque anni ad un anno.

Queste nuove regole, però, si applicheranno solo alla stampa tradizionale, nonché ai “siti internet aventi natura editoriale” ed agli “editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale” che, come si è anticipato, siano iscritti nel ROC (cfr. art. 1 del d.d.l. n. 4163). Non si applicheranno, invece, a tutti coloro che non siano iscritti nel ROC e che, nondimeno, gestiscano un “sito internet avente natura editoriale”, ovvero una testata telematica di informazione periodica.

Questi ultimi – che solitamente sono economicamente più deboli e strutturalmente meno organizzati rispetto agli editori professionisti – non si potranno giovare né del “tetto” dei 30.000 euro, né del termine di prescrizione breve. Potranno così essere trascinati in giudizio fino a cinque anni dopo il fatto per cui si procede e potranno essere condannati a pagare risarcimenti anche molto superiori a 30.000 euro.

Sotto questo profilo, chi scrive ritiene non infondato il sospetto che il d.d.l. n. 4163 possa violare il principio costituzionale di eguaglianza, giacché la norma andrebbe ad incidere in modo sensibilmente (ed irragionevolmente) diverso su situazioni di fatto sostanzialmente identiche. Ad esempio, chi esprime le proprie opinioni postandole in un blog registrato presso il tribunale rischierà molto di più di chi esprime la stessa opinione attraverso un blog giornalistico iscritto nel ROC.
Il che è semplicemente aberrante.

Conclusioni
Personalmente non sono affatto contrario all’introduzione di una disciplina dei prodotti editoriali e dei periodici di informazione on line . Non contesto, perciò, l’introduzione di forme di registrazione e di sanzioni per i trasgressori. A patto però che la disciplina sia formulata unitariamente (non in due, tre o più testi normativi diversi e non coordinati fra loro). Ed a patto che le regole siano chiare, ragionevoli e soprattutto che distinguano nettamente tra attività editoriali imprenditoriali – tendenzialmente lucrative – ed attività amatoriali. Queste ultime sono mosse esclusivamente dalla passione e non hanno scopo di lucro, limitandosi a porre liberamente in condivisione materiali, opinioni ed informazioni, così garantendo la libera e gratuita circolazione delle idee.

Appare perciò un grave fuor d’opera assoggettare obbligatoriamente ad una formalità particolare e costosa, quale la registrazione presso il tribunale, l’iniziativa personale e gratuita di chi realizza – magari solo come passatempo – un sito personale di informazione. Si pensi ai molti blog o ai siti amatoriali di informazione periodica dedicati alla musica o ai motori. Questi ultimi, poi, talvolta sono molto più ricchi di informazioni dei siti cosiddetti ufficiali, nonostante siano portati avanti da uno o più gestori per pura passione.
Perché costringerli a chiudere?

Gianluca Navarrini
Avvocato in Roma
www.navarrini.it

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Pubblicato il 8 nov 2004
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