Italia, per aggiustare il diritto d'autore

Italia, per aggiustare il diritto d'autore

Il deputato Cassinelli presenta una proposta per modificare la legge sul diritto d'autore. Inseguendo Web 2.0, digitalizzazione e UGC. Tentando di spezzare le catene dei DRM
Il deputato Cassinelli presenta una proposta per modificare la legge sul diritto d'autore. Inseguendo Web 2.0, digitalizzazione e UGC. Tentando di spezzare le catene dei DRM

È in attesa della prima lettura della Camera un progetto di legge del deputato Cassinelli, dal titolo “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , in materia di libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d’autore”.

La proposta, che secondo quanto riferito dall’avvocato Marco Scialdone che vi ha collaborato, riprende in parte il lavoro svolto dalla Commissione Gambino sul diritto d’autore e le nuove tecnologie, tocca il rapporto tra diritto d’autore, libere utilizzazioni, digitalizzazione del materiale delle biblioteche, web 2.0 e DRM. Tutti argomenti che vogliono essere trattati in nome del “giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quelle degli utenti dei materiali protetti”, afferma Cassinelli, già autore di numerose proposte di legge volte a correggere alcune storture evidenziate dai cittadini della rete.

Rifacendosi alla direttiva europea 2001/29/CE in materia di diritto d’autore e società dell’informazione e al libro verde sul “diritto d’autore nell’economia della conoscenza”, la proposta di legge cerca di mettere mano alla legge italiana del 1941, cercando da un lato di assecondare movimenti già intrapresi da privati, come quello della digitalizzazione del patrimonio culturale delle biblioteche, dall’altra di legittimare alcuni elementi della digital life come gli user generated content .

Alla questione della digitaliazzazione dei materiali presenti nelle biblioteche e alla loro distribuzione elettronica sono destinate le modifiche degli articoli 68, 69 e 71 che cercano di ampliare le facoltà e le eccezioni al diritto d’autore concesse alle biblioteche.

Si prevede inoltre di estendere le possibilità di riproduzione per uso personale del materiale contenuto nelle biblioteche e ancora in catalogo, ma prevedendo un prezzo forfettario (che le biblioteche pagherebbero annualmente ai detentori dei diritti). Si allargherebbero inoltre le eccezioni per l’ utilizzazione libera delle opere per finalità didattiche, di ricerca scientifica, critica o discussione, per il momento limitate ad estratti dell’opera utilizzata.

È possibile che attirerà critiche , tuttavia, la proposta di modifica dell’art. 69 comma 2, che prevede un “equo compenso per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici” (anche se fatta eccezione per le biblioteche universitarie e di istituti e scuole), per cui sarebbe istituito un “fondo per il diritto di prestito pubblico”, i cui criteri di ripartizione da parte di SIAE dovrebbero essere previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali sentite le associazioni di categoria interessate.

La proposta di legge parla anche di “applicazioni web 2.0, quali blog, podcast, wiki o video sharing” fino ad arrivare a trattare degli UGC: “questi contenuti, realizzati a partire da opere esistenti, costituiscono la nuova modalità di scrittura delle giovani generazioni, il modo in cui esse commentano gli
accadimenti, esprimono sdegno, entusiasmo o approvazione”. Cassinelli propone di “fornire un quadro normativo diverso” capace di tutelare “i nuovi linguaggi abilitati dalla tecnologia” senza “l’imposizione di un sacrificio dei diritti
degli autori” e nel contempo di “salvaguardare quella libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero che, in ogni modo e forma, è tutelata dalla nostra Carta costituzionale”.

Il progetto chiude affrontando lo spinoso argomento della copia privata in relazione ai sistemi DRM: limita tali sistemi alla presenza di accordi contrattuali e afferma, con la modifica dell’art. 71, la liceità del superamento dei blocchi imposti dai detentori dei diritti, “se per uso personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali”. In questi casi, inoltre, prevede in capo ai titolari dei diritti l’obbligo a provvedere a rimuovere l’eventuale misura di protezione.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il 29 set 2009
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