Modchip DS, Nintendo perde a Catania

Modchip DS, Nintendo perde a Catania

A sorpresa, una importante sconfitta della corporation nipponica nei tribunali italiani: modchip come R4 non possono essere ritenuti illegali se permettono di far girare software homebrew sulla console
A sorpresa, una importante sconfitta della corporation nipponica nei tribunali italiani: modchip come R4 non possono essere ritenuti illegali se permettono di far girare software homebrew sulla console

Dal Tribunale di Catania arriva una sentenza che non piacerà a Nintendo, società da tempo attiva nella difesa delle sue proprietà intellettuali nelle aule giudiziarie italiane e non: le cartucce R4 importate da un imprenditore della città siciliana non infrangono la legge, hanno stabilito i giudici, così come non è illegale far girare il software “alternativo” non approvato da Nintendo sulle console portatili della linea DS.

Le cartucce importate dall’imprenditore catanese non costituiscono una violazione “a prescindere” delle protezioni anticopia degli handheld DS, hanno stabilito i giudici, perché il connettore R4 non è di per sé “idoneo a bypassare i sistemi di protezione della console”, limitandosi piuttosto a fare da intermediario fra la console e una scheda di memoria SD esterna.

A occuparsi della vicenda è stato lo Studio Legale Franzone, che ha difeso gli interessi dell’imprenditore suddetto e ora sottolinea l’importanza di una sentenza che, per la prima volta in Italia , dà torto alla corporation di Zelda e Super Mario nell’ambito dei modchip usati per bypassare le DRM delle console.

La sentenza del tribunale siciliano ha riconosciuto l’impiego “alternativo” delle cartucce R4 come la fruizione di giochi freeware e software homebrew, fatto in casa, ricorda lo studio legale Franzone in una nota fatta pervenire a Punto Informatico , uno scenario che è stato del resto già contemplato e sostenuto in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia Europea. “Le misure tecnologiche di protezione installate dal produttore – sottolinea dunque l’avvocato Franzone – non consentono di limitare l’uso di software alternativo a quello ufficiale se si tratta di opere che non hanno la finalità prevalente di violare le predette misure tecniche di protezione”.

Alfonso Maruccia

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Pubblicato il
17 mag 2016
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