Processo telematico, l'aggravante digitale

Processo telematico, l'aggravante digitale

Nonostante la possibilità di depositare gli atti in via telematica, la copia cartacea "di cortesia" sembra diventare obbligatoria. Pena l'aggravante in caso di condanna
Nonostante la possibilità di depositare gli atti in via telematica, la copia cartacea "di cortesia" sembra diventare obbligatoria. Pena l'aggravante in caso di condanna

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano rischia di determinare il fallimento del concetto stesso alla base del Processo Telematico, quello della digitalizzazione della giustizia.

Nella decisione della Seconda Sezione Civile di Milano presieduta dal Giudice Simonetta Bruno si legge infatti che vengono accolte in toto le argomentazioni della difesa della procedura fallimentare, anche riconoscendo l’aggravante che “parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano il 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo”.

Questo articolo è quello che al comma 1 condanna la parte che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, ponendo in essere un comportamento che abbia travalicato la lealtà processuale a detrimento della posizione della controparte, la quale si vede di fatto vittima di iniziative giudiziarie immotivate o ingiuste. Come spiega l’Avv. Paolo Cendon, “la condanna specificatamente prevista dal terzo comma dell’art 96 c.p.c. deriva dal carattere temerario della lite, essendo questo stesso fatto di per sé solo riprovevole e meritevole di punizione adeguata”. Il tutto solo per non aver reso la “copia cortesia” in formato cartaceo al Collegio esaminatore, anche se in genere la carta è considerata un’aggravante, in quanto un documento stampato è certo meno facilmente consultabile della controparte digitale, ricercabile e archiviabile.

Il Processo Civile Telematico è stato introdotto in Italia già lo scorso giugno , con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli ultimi dettagli legali per l’attuazione del nuovo regime. Nell’ordinamento italiano si intende per Processo civile telematico la consultazione online del fascicolo processuale, le attività di comunicazione telematica con gli uffici giudiziari ed il pagamento telematico del contributo unificato. Proprio uno di questi pilastri, tuttavia, sembra crollare per l’ interpretazione estensiva dell'”obbligo” di copia di cortesia cartacea da parte del Tribunale di Milano .

Tuttavia, per il momento si sta arenando nelle sabbie dei limiti oggettivi di una Pubblica Amministrazione tecnologicamente arretrata, soprattutto dal punto di vista della dotazione ICT. Oltre ai problemi tecnici e di adeguatezza tecnologica (e di mentalità) del sistema giudiziario, vi sarebbero – certo – anche problemi di natura sostanziale, in primo luogo quelli sollevati dal Consiglio Nazionale Forense che ha apertamente criticato le regole procedurali e tecniche finora predisposte da ultimo dal DPCM 13 novembre 2014 che detta le regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Il CNF sembra voler far sul serio e ha già chiesto il blocco delle nuove regole tecniche che rischiano a suo avviso di provocare “gravi disservizi”. In particolare , infatti. secondo il CNF introducono “formalismi nella produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità che non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza e agevole comprensibilità che sarebbero auspicabili nell’ambito del processo”.

Anche per questo il dibattito in materia è ancora aperto ed i relativi tavoli di lavoro che vedono le parti in causa confrontarsi con il Ministero della Giustizia sull’argomento sono molto attivi. Tuttavia, se l’assenza della copia di cortesia cartacea può rappresentare un’aggravante, allora tutto il processo di confronto e sviluppo rischia di bloccarsi prima ancora di essere iniziato.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
18 feb 2015
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