Sulle fotografie in Internet

Sulle fotografie in Internet

il dott. Alessio Canova di Patnet torna sulla questione dell'utilizzo delle immagini online, andando nel dettaglio di quelle considerate Opere Fotografiche. Quando un certo tipo di foto è protetta da diritto d'autore?
il dott. Alessio Canova di Patnet torna sulla questione dell'utilizzo delle immagini online, andando nel dettaglio di quelle considerate Opere Fotografiche. Quando un certo tipo di foto è protetta da diritto d'autore?


Roma – Mi sia consentito fare alcune brevissime puntualizzazioni a riguardo dell’articolo della dottoressa Valentina Frediani Utilizzare le fotografie su Internet . Il contributo citato prende in considerazione solo quelle che in dottrina giuridica vengono definite “semplici fotografie”, senza considerare un altro fondamentale gruppo di immagini: “le opere fotografiche”.

Come correttamente riportato dall’autrice, “una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività”.

E’ necessario tuttavia precisare che non solo le “opere fotografiche” godono di tutela ai sensi del diritto d’autore. Anzi, la legge 633/41, agli articoli 87 e seguenti, si occupa proprio delle fotografie che non sono opere fotografiche, ovvero delle fotografie prive di particolare valore artistico o creativo. In parole povere: quelle foto che ognuno di noi potrebbe fare dotandosi di strumenti tecnici semi-professionali o non professionali.

E’ quindi opportuno fare un primo, fondamentale, distinguo: le “opere fotografiche”, in quanto opere dell’ingegno genericamente tutelate dal diritto d’autore, sono protette per 70 anni dalla morte dell’autore stesso, così come le canzoni, i libri, le poesie, eccetera.

Diversamente, le semplici fotografie hanno una disciplina specifica (cosiddetto “diritto connesso”), ovvero quella ex articoli 87 e seguenti, che accorcia il diritto esclusivo dell’autore a soli 20 anni. Questo ovviamente per compensare l’assenza di rilevante un valore artistico.

Così ragionando risulta chiaro che le condizioni “affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore” devono considerarsi riferite alle sole “fotografie semplici”: nel caso di opere fotografiche strictu sensu non sarà quindi necessaria la presenza di nome del fotografo, data di produzione eccetera per evitare la libera riproducibilità della stessa, poiché unica condizione per la nascita del diritto d’autore nelle opere dell’ingegno è la “creazione” della stessa (articolo 6, legge 633/41).

Infine, per arrivare ad una definitiva configurazione della possibilità o meno di utilizzare una fotografia su internet, è necessario considerare la fondamentale differenza tra il diritto dell’autore della fotografia, analizzato nei paragrafi precedenti, e il diritto dell’autore del soggetto della fotografia.

Poniamo il caso di una fotografia che riproduca un paesaggio: in tale ipotesi dovrà essere considerato solo il diritto dell’autore dello scatto e valutare se la foto abbia un grado di creatività/artisticità tale da poter essere considerata opera (fotografica) dell’ingegno o meno.

Se invece il soggetto fosse, ad esempio, un monumento, a prescindere dal diritto dell’autore della foto (potrebbe essere benissimo il responsabile del sito!) l’immagine sarà pubblicabile solo se il diritto sullo stesso è estinto (in ipotesi perché sono trascorsi 70 o più anni dalla morte dell’autore).

Alessio Canova
Responsabile Portale Patnet.it

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
18 apr 2002
Link copiato negli appunti