UE, i confini senza confini del diritto d'autore

UE, i confini senza confini del diritto d'autore

La Corte di Giustizia europea torna sulla definizione di comunicazione al pubblico e sui diritti ad essa connessi: gli stati membri hanno dei margini di libertà nella tutela del diritto d'autore, soprattutto in senso restrittivo
La Corte di Giustizia europea torna sulla definizione di comunicazione al pubblico e sui diritti ad essa connessi: gli stati membri hanno dei margini di libertà nella tutela del diritto d'autore, soprattutto in senso restrittivo

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il concetto di comunicazione al pubblico, uno dei diritti correlati al diritto d’autore, può essere esteso dagli Stati Membri per ricomprendere fattispecie specifiche, come potrebbero essere le forme di diffusione create da Internet e dalla comunicazione online e lo streaming di eventi live.

Il caso che ha permesso di arrivare a questa conclusione è il C‑279/13 e vedeva contrapposti C More Entertainment AB, canale televisivo a pagamento che trasmette in diretta streaming – dietro paywall – partite di hockey su ghiaccio, e tale Linus Sandberg, che nel 2007 ha creato sul suo sito Internet collegamenti ipertestuali che consentivano di aggirare tale sistema di pagamento permettendo l’accesso gratuito ai contenuti (nello specifico due partite di hockey).

Il signor Sandberg è stato condannato per violazione di diritto d’autore nella sentenza di primo grado; in appello il giudice aveva tuttavia ritenuto che i contenuti della partita, della telecronaca e delle riprese televisive non avessero il sufficiente grado di originalità per essere protetti dal diritto d’autore e fossero quindi tutelati solo dai diritti connessi, in ogni caso trovati violati dal comportamento di Sandberg, e punibili con multe più elevate ma con un risarcimento ridotto.

Da lì la questione è arrivata alla Corte Suprema svedese ( Högsta domstolen ), che ha sospeso il giudizio rinviando il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: partendo dal principio che la trasmissione sportiva non creasse diritti d’autore, chiedeva se lo streaming live potesse essere tutelato dai diritti connaturati alle comunicazioni al pubblico anche nel caso in cui si trattasse di un evento in diretta.

La questione di diritto era quella dell’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore, quello relativo al diritto di comunicazione di opere al pubblico “compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”. La Giustizia europea si era già espressa su di esso nei casi Svensson e BestWater.

Con la sentenza relativa al primo i giudici hanno stabilito che fornire link costituisce un atto di comunicazione, definito nel senso della “messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità)”, ma che per concretizzarsi una violazione del diritto d’autore la comunicazione dev’essere rivolta ad un pubblico nuovo (cioè che “non sia stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale”). Per questo, secondo la Corte, rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito non costituisce una violazione.

Con la sentenza BestWater , invece, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito la legittimità dell’incastonamento di un video attraverso le funzioni di condivisione messe a disposizione legalmente da un’altra piattaforma, anche se il contenuto si rivelasse in violazione del diritto d’autore: i giudici hanno insomma stabilito che l’infrazione non è virale, in quanto – proprio seguendo la ratio della sentenza Svensoon – l’embedding non costituisce una nuova forma di comunicazione al pubblico.

Nel caso specifico C More Entertainment AB-Sandberg i giudici erano invece chiamati a stabilire se rientrassero nei diritti connaturati alla trasmissione al pubblico e a tal proposito sono arrivati a osservare che la direttiva 2001/29/CE “non ha l’obiettivo di eliminare o di prevenire le differenze tra le legislazioni nazionali che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno”. Per questo motivo il quadro normativo europeo “non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione (…) riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet (…) a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore”.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
30 mar 2015
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