Assegno Unico: un chiarimento sulle maggiorazioni

Assegno Unico: un chiarimento sulle maggiorazioni

Da INPS un chiarimento sulle maggiorazioni dell'Assegno Unico: interessa genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e genitori separati.
Assegno Unico: un chiarimento sulle maggiorazioni
Da INPS un chiarimento sulle maggiorazioni dell'Assegno Unico: interessa genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e genitori separati.

Arriva direttamente da INPS un chiarimento a proposito delle maggiorazioni riconosciute ai beneficiari dell’Assegno Unico. Si tratta del contributo mensile erogato a favore dei nuclei familiari, che va a rimpiazzare altre forme di sostegni economici come il premio alla nascita o gli assegni familiari tradizionali. Tutti i dettagli e le modalità per effettuare la richiesta sono riassunti nell’articolo dedicato.

Un chiarimento da INPS sull’Assegno Unico

Il chiarimento appena pubblicato si riferisce ad alcune condizioni in particolare: laddove sono presenti genitori entrambi lavoratori, ai nuclei numerosi, ai genitori separati, ai figli maggiorenni e al raggiungimento della maggiore età in seguito all’inoltro della domanda. Riportiamo di seguito i passaggi più importanti.

Assegno Unico: maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Assegno Unico: maggiorazione per nuclei numerosi

Sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, un extra per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili. Spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Assegno Unico: il caso dei genitori separati

Il principio generale prevede che l’Assegno Unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Assegno Unico: il caso dei figli maggiorenni

È previsto che l’Assegno Unico sia riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, se soddisfa uno dei seguenti requisiti.

  • Se frequenta un corso di formazione scolastica o professionale (ovvero un corso di laurea);
  • se svolge un tirocinio (ovvero un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui);
  • se è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • se svolge il servizio civile universale.

Assegno Unico: il caso dei figli diventati maggiorenni dopo la domanda

Se i figli raggiungono la maggiore età dopo l’inoltro della domanda, il figlio ha la possibilità di presentare la domanda per conto proprio. In tal caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della scheda presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne, sulla base delle ulteriori condizioni previste per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni.

Per tutti i dettagli invitiamo a consultare la versione integrale della comunicazione. Ricordiamo infine che i pagamenti di aprile dell’Assegno Unico e Universale sono iniziati ormai due settimane fa.

Fonte: INPS
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Pubblicato il
26 apr 2022
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