Consumo gas: nuovi limiti per i riscaldamenti

Consumo gas: nuovi limiti per i riscaldamenti

I cittadini dovranno contribuire al risparmio di gas naturale, riducendo le ore di accensione e la temperatura degli impianti di riscaldamento.
Consumo gas: nuovi limiti per i riscaldamenti
I cittadini dovranno contribuire al risparmio di gas naturale, riducendo le ore di accensione e la temperatura degli impianti di riscaldamento.

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce nuovi orari e limiti per il funzionamento degli impianti termici durante la stagione invernale 2022-2023. L’obiettivo è ridurre il consumo di gas naturale, come previsto dal piano nazionale. Ci saranno ovvi benefici anche per i cittadini, considerato che l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) stima un aumento superiore al 70% per il prezzo del gas.

Accensione ridotta di 15 giorni

A fine settembre è stato comunicato l’aumento per l’energia elettrica (+59%) nel quarto trimestre. Il dato relativo al gas verrà comunicato all’inizio di novembre, ma si prevede un incremento del prezzo superiore al 70%. I cittadini italiani dovranno quindi limitare le ore di accensione dei termosifoni, seguendo eventualmente i consigli ENEA (si può risparmiare fino a 179 euro/anno).

Vista la difficoltà di approvvigionamento del gas naturale, il governo ha presentato un piano nazionale per ottenere un risparmio di 2,7 miliardi di metri cubi (entro il 31 marzo 2023) con le cosiddette “misure amministrative” previste dal decreto.

Rispetto all’anno scorso, la durata di accensione degli impianti è ridotta di un’ora al giorno, mentre il periodo di funzionamento è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio. I nuovi limiti sono i seguenti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

L’elenco dei Comuni italiani con le rispettive zone climatiche è disponibile QUI.

Sono escluse le “utenze sensibili”, come ospedali, cliniche, case di cura, asili nido, scuole materne, piscine e saune, oltre che gli edifici con impianti alimentati da energie rinnovabili. In casi eccezionali (temperature più basse del solito), i Comuni possono autorizzare l’accensione al di fuori dei periodi indicati, ma per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

L’ultimo limite riguarda la temperatura dei termosifoni. I valori devono essere:

  • 17° C (+/- 2° C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19° C (+/- 2° C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.
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Pubblicato il
11 ott 2022
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