Illegittimi i filtri sulle scommesse

Illegittimi i filtri sulle scommesse

La decisione vale, per ora, solo per il sito di un operatore maltese ma apre la porta ai ricorsi degli altri siti del gambling bloccati dalle autorità italiane. Una decisione passata sotto silenzio. Il commento di Andrea Monti (ICTLex)
La decisione vale, per ora, solo per il sito di un operatore maltese ma apre la porta ai ricorsi degli altri siti del gambling bloccati dalle autorità italiane. Una decisione passata sotto silenzio. Il commento di Andrea Monti (ICTLex)

Roma – Clamorosa decisione quella del Tribunale civile di Roma che, di fatto, sconfessa l’operazione voluta dai Monopoli dello Stato e avallata dall’ultima Finanziaria con cui si sono imposti filtri di Stato , una operazione che sequestrando il traffico Internet degli italiani, tenta di impedire loro di accedere a siti internazionali dedicati al gioco d’azzardo online.

Il Tribunale ha concluso così l’esame del ricorso presentato da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico calo di utenti italiani dopo l’applicazione dei filtri.

La decisione dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il pdf con l’intero dispositivo, afferma che impedire agli utenti l’accesso ai siti è illegittimo e che quindi i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non è applicabile – spiegano i magistrati – il dispositivo previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione romana valga in diritto solo per l’operatore maltese, rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi contro i filtri italiani.

Va detto che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse settimane i provider di Assoprovider , che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. “Il Provvedimento – ha dichiarato l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai provider per questo procedimento – ha di fatto determinato un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli incriminati, in virtù dell’utilizzo da parte dei provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip”. “Tutto ciò – ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto Informatico – in quanto l’Amministrazione dei Monopoli non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte a prevenire la navigazione sui siti incriminati”.

Come se non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità di “ordine pubblico” per tutelare gli utenti dall’accesso a siti considerati “non sicuri” per la salute dell’utente. “Non vi è chi non veda come tale finalità – spiega Sarzana a Punto Informatico – sia del tutto strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano minori – che hanno particolari esigenze di tutela – hanno la piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa fare del proprio tempo libero”.

Difficile dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma c’è chi ritiene probabile che la decisione del Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli, considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi esperti della rete italiana.

Per chiarire nei dettagli cosa è successo e quali siano le conseguenze del provvedimento, ecco di seguito il commento dell’avvocato Andrea Monti , esperto di diritto e digitale di ICTLex . Roma – Clamorosa decisione quella del Tribunale civile di Roma che, di fatto, sconfessa l’operazione voluta dai Monopoli dello Stato e avallata dall’ultima Finanziaria con cui si sono imposti filtri di Stato , una operazione che sequestrando il traffico Internet degli italiani, tenta di impedire loro di accedere a siti internazionali dedicati al gioco d’azzardo online.

Il Tribunale ha concluso così l’esame del ricorso presentato da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico calo di utenti italiani dopo l’applicazione dei filtri.

La decisione dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il pdf con l’intero dispositivo, afferma che impedire agli utenti l’accesso ai siti è illegittimo e che quindi i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non è applicabile – spiegano i magistrati – il dispositivo previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione romana valga in diritto solo per l’operatore maltese, rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi contro i filtri italiani.

Va detto che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse settimane i provider di Assoprovider , che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. “Il Provvedimento – ha dichiarato l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai provider per questo procedimento – ha di fatto determinato un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli incriminati, in virtù dell’utilizzo da parte dei provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip”. “Tutto ciò – ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto Informatico – in quanto l’Amministrazione dei Monopoli non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte a prevenire la navigazione sui siti incriminati”.

Come se non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità di “ordine pubblico” per tutelare gli utenti dall’accesso a siti considerati “non sicuri” per la salute dell’utente. “Non vi è chi non veda come tale finalità – spiega Sarzana a Punto Informatico – sia del tutto strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano minori – che hanno particolari esigenze di tutela – hanno la piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa fare del proprio tempo libero”.

Difficile dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma c’è chi ritiene probabile che la decisione del Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli, considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi esperti della rete italiana.

Per chiarire nei dettagli cosa è successo e quali siano le conseguenze del provvedimento, ecco di seguito il commento dell’avvocato Andrea Monti , esperto di diritto e digitale di ICTLex . Antefatto
Da tempo l’amministrazione finanziaria dello Stato – in particolare l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato – ha ingaggiato una lotta senza quartiere contro gli internet point italiani nei quali gli avventori si collegavano ai siti – localizzati in altri paesi anche dell’Unione Europea – gestiti da provider di scommesse legalmente autorizzati. Dunque, centinaia di posti pubblici per l’accesso alla rete, in Italia, sono stati chiusi dalla Guardia di finanza con l’accusa di favorire la proliferazione di “scommesse clandestine”.

In realtà – come hanno poi affermato numerosissimi tribunali penali italiani – se l’operatore di scommesse è legalmente autorizzato nel proprio paese appartenente alla UE, gli internet point e gli avventori non stanno violando alcuna legge. Anche perché in un dato paese europeo non può essere vietata la prestazione di servizi che sono leciti in un altro paese dell’Unione.

Per aggirare le numerose sentenze di questo tipo, la Corte di cassazione ha stabilito nel 2003 che il divieto di giocare con operatori non autorizzati in Italia era una questione di ordine pubblico interno e che, quindi, prevaleva sulle decisioni comunitarie. Morale: vietato giocare via internet.
Anche in questo caso, però, molti giudici di merito hanno manifestato il loro dissenso con la Cassazione e hanno continuato a emanare decisioni che, sostanzialmente, disapplicavano la legge italiana a favore di quella comunitaria.

Fatto
Ignorando, o facendo finta di ignorare, gli orientamenti della giurisprudenza, nella continua lotta contro gli operatori di scommesse che esercitano legalmente la propria attività in un altro paese, lo Stato italiano ha approvato, nella scorsa finanziaria, l’art.1 comma 535 (sì, 535, non è un errore di stampa) che attribuiva ai Monopoli il potere di predisporre una blacklist di siti che i provider erano (e sono) obbligati ad attivare per impedire che gli utenti italiani si collegassero ai siti “incriminati”. Chi non obbedisce si “becca” centinaia di migliaia di Euro di sanzioni e un accertamento della Guardia di finanza.

Questa norma è palesemente illegittima, come denunciò ALCEI in un comunicato del 28 febbraio 2006 ma nessuno prese sul serio quelle considerazioni, almeno fino a oggi.

Lo scorso 10 aprile 2006 il tribunale di Roma – sezione II civile, ha infatti emanato un provvedimento con il quale ha ingiunto ai Monopoli di Stato di rimuovere l’indirizzo di un operatore di scommesse maltese dalla blacklist sui DNS che ogni provider è obbligato ad adottare per via delle note disposizioni.

Volendo sintetizzare il ragionamento del giudice, si potrebbe dire che:
1 – il potere dello Stato italiano non si estende fino agli altri paesi (in altri termini: non si comanda a casa altrui),
2 – gli operatori di scommesse via internet non hanno referenti in Italia e quindi non operano sul territorio italiano,
3 – non si applica, di conseguenza, la normativa nazionale, quindi i Monopoli devono rimuovere l’indirizzo dell’operatore di scommesse che ha vinto il ricorso d’urgenza.

Curiosamente, mentre agli oscuramenti dei siti è stata data grande visibilità sui mezzi di informazione, la notizia della decisione del tribunale di Roma è passata sotto silenzio. Eppure si tratta di un fatto di straordinaria importanza, visto che rappresenta l’ennesimo colpo assestato dalla giurisprudenza a un sistema di leggi antieuropee e pericolose per le libertà civili.

Per completezza va detto che la decisione romana vale solo per il ricorrente e quindi i filtri e la blacklist continuano a esistere, ma intanto un principio è stato sancito e altri operatori potrebbero avere buone opportunità nel chiedere di essere cancellati dalla “lista di proscrizione” appellandosi alla recente decisione.

Per di più, il 10 maggio prossimo dovrebbero discutersi al TAR Lazio i ricorsi presentati da altri operatori, ma questa volta contro la legge in quanto tale e non contro le sue applicazioni. Il che potrebbe scrivere la parola “fine” sui tentativi dello Stato italiano di tenere per sé la “torta” delle scommesse online.

Andrea Monti
ICTLex

p.s. chi fosse interessato a un’analisi giuridica più dettagliata, può leggere <A
HREF=”http://www.ictlex.net/index.php/2006/02/20/la-concessione-di-giochi-dazzardo-e-del-cd-gioco-lecito-online/”> l’articolo scritto insieme a Pierluigi Perri su Ciberspazio e diritto . <!–P2 fine– Illegittimi i filtri sulle scommesse –> Roma – Clamorosa decisione quella del Tribunale civile di Roma che, di fatto, sconfessa l’operazione voluta dai Monopoli dello Stato e avallata dall’ultima Finanziaria con cui si sono imposti filtri di Stato , una operazione che sequestrando il traffico Internet degli italiani, tenta di impedire loro di accedere a siti internazionali dedicati al gioco d’azzardo online.

Il Tribunale ha concluso così l’esame del ricorso presentato da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico calo di utenti italiani dopo l’applicazione dei filtri.

La decisione dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il pdf con l’intero dispositivo, afferma che impedire agli utenti l’accesso ai siti è illegittimo e che quindi i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non è applicabile – spiegano i magistrati – il dispositivo previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione romana valga in diritto solo per l’operatore maltese, rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi contro i filtri italiani.

Va detto che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse settimane i provider di Assoprovider , che hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. “Il Provvedimento – ha dichiarato l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai provider per questo procedimento – ha di fatto determinato un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli incriminati, in virtù dell’utilizzo da parte dei provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip”. “Tutto ciò – ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto Informatico – in quanto l’Amministrazione dei Monopoli non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte a prevenire la navigazione sui siti incriminati”.

Come se non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità di “ordine pubblico” per tutelare gli utenti dall’accesso a siti considerati “non sicuri” per la salute dell’utente. “Non vi è chi non veda come tale finalità – spiega Sarzana a Punto Informatico – sia del tutto strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano minori – che hanno particolari esigenze di tutela – hanno la piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa fare del proprio tempo libero”.

Difficile dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma c’è chi ritiene probabile che la decisione del Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli, considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi esperti della rete italiana.

Per chiarire nei dettagli cosa è successo e quali siano le conseguenze del provvedimento, ecco di seguito il commento dell’avvocato Andrea Monti , esperto di diritto e digitale di ICTLex . Antefatto
Da tempo l’amministrazione finanziaria dello Stato – in particolare l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato – ha ingaggiato una lotta senza quartiere contro gli internet point italiani nei quali gli avventori si collegavano ai siti – localizzati in altri paesi anche dell’Unione Europea – gestiti da provider di scommesse legalmente autorizzati. Dunque, centinaia di posti pubblici per l’accesso alla rete, in Italia, sono stati chiusi dalla Guardia di finanza con l’accusa di favorire la proliferazione di “scommesse clandestine”.

In realtà – come hanno poi affermato numerosissimi tribunali penali italiani – se l’operatore di scommesse è legalmente autorizzato nel proprio paese appartenente alla UE, gli internet point e gli avventori non stanno violando alcuna legge. Anche perché in un dato paese europeo non può essere vietata la prestazione di servizi che sono leciti in un altro paese dell’Unione.

Per aggirare le numerose sentenze di questo tipo, la Corte di cassazione ha stabilito nel 2003 che il divieto di giocare con operatori non autorizzati in Italia era una questione di ordine pubblico interno e che, quindi, prevaleva sulle decisioni comunitarie. Morale: vietato giocare via internet.
Anche in questo caso, però, molti giudici di merito hanno manifestato il loro dissenso con la Cassazione e hanno continuato a emanare decisioni che, sostanzialmente, disapplicavano la legge italiana a favore di quella comunitaria.

Fatto
Ignorando, o facendo finta di ignorare, gli orientamenti della giurisprudenza, nella continua lotta contro gli operatori di scommesse che esercitano legalmente la propria attività in un altro paese, lo Stato italiano ha approvato, nella scorsa finanziaria, l’art.1 comma 535 (sì, 535, non è un errore di stampa) che attribuiva ai Monopoli il potere di predisporre una blacklist di siti che i provider erano (e sono) obbligati ad attivare per impedire che gli utenti italiani si collegassero ai siti “incriminati”. Chi non obbedisce si “becca” centinaia di migliaia di Euro di sanzioni e un accertamento della Guardia di finanza.

Questa norma è palesemente illegittima, come denunciò ALCEI in un comunicato del 28 febbraio 2006 ma nessuno prese sul serio quelle considerazioni, almeno fino a oggi.

Lo scorso 10 aprile 2006 il tribunale di Roma – sezione II civile, ha infatti emanato un provvedimento con il quale ha ingiunto ai Monopoli di Stato di rimuovere l’indirizzo di un operatore di scommesse maltese dalla blacklist sui DNS che ogni provider è obbligato ad adottare per via delle note disposizioni.

Volendo sintetizzare il ragionamento del giudice, si potrebbe dire che:
1 – il potere dello Stato italiano non si estende fino agli altri paesi (in altri termini: non si comanda a casa altrui),
2 – gli operatori di scommesse via internet non hanno referenti in Italia e quindi non operano sul territorio italiano,
3 – non si applica, di conseguenza, la normativa nazionale, quindi i Monopoli devono rimuovere l’indirizzo dell’operatore di scommesse che ha vinto il ricorso d’urgenza.

Curiosamente, mentre agli oscuramenti dei siti è stata data grande visibilità sui mezzi di informazione, la notizia della decisione del tribunale di Roma è passata sotto silenzio. Eppure si tratta di un fatto di straordinaria importanza, visto che rappresenta l’ennesimo colpo assestato dalla giurisprudenza a un sistema di leggi antieuropee e pericolose per le libertà civili.

Per completezza va detto che la decisione romana vale solo per il ricorrente e quindi i filtri e la blacklist continuano a esistere, ma intanto un principio è stato sancito e altri operatori potrebbero avere buone opportunità nel chiedere di essere cancellati dalla “lista di proscrizione” appellandosi alla recente decisione.

Per di più, il 10 maggio prossimo dovrebbero discutersi al TAR Lazio i ricorsi presentati da altri operatori, ma questa volta contro la legge in quanto tale e non contro le sue applicazioni. Il che potrebbe scrivere la parola “fine” sui tentativi dello Stato italiano di tenere per sé la “torta” delle scommesse online.

Andrea Monti
ICTLex

p.s. chi fosse interessato a un’analisi giuridica più dettagliata, può leggere <A
HREF=”http://www.ictlex.net/index.php/2006/02/20/la-concessione-di-giochi-dazzardo-e-del-cd-gioco-lecito-online/”> l’articolo scritto insieme a Pierluigi Perri su Ciberspazio e diritto . <!–P2 fine-

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
4 mag 2006
Link copiato negli appunti