La Cassazione boccia il link a materiale protetto

La Cassazione boccia il link a materiale protetto

Pubblicare i link a contenuti coperti da diritto d'autore è illegale: l'alta corte boccia la tesi che aveva assolto i collegamenti a server cinesi su cui gira materiale SKY. Quei link - dicono i magistrati - sono fuorilegge (update)
Pubblicare i link a contenuti coperti da diritto d'autore è illegale: l'alta corte boccia la tesi che aveva assolto i collegamenti a server cinesi su cui gira materiale SKY. Quei link - dicono i magistrati - sono fuorilegge (update)

update in calce ore 15 – Roma – Una nuova mannaia sulla libertà di link si è abbattuta nei giorni scorsi come evidenziato da un articolo di Repubblica.it : la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che proporre dei link organizzati a materiali protetti dal diritto d’autore, in questo caso partite di calcio SKY, costituisce concorso nella violazione del diritto d’autore. Anche se i materiali stessi si trovano su server cinesi, gestiti peraltro da società che hanno regolari contratti di riproduzione con SKY.

Ad essere indagati, come ben sanno i lettori di Punto Informatico, sono due webmaster che gestiscono siti che offrono molte diverse tipologie di link legate allo streaming web di materiali pubblicati in rete dalle fonti più diverse . Tra questi, anche una serie di partite di calcio sulle quali SKY ha l’esclusiva.

Secondo la sentenza 33945 della Cassazione “è innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato attraverso un sistema di guida online la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo: senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate”.

La Corte si è addentrata anche nel meccanismo di fornitura dei link agli appassionati, informazioni che “per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l’azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato”.

Se, dunque, la fruizione di quei materiali da parte dei singoli utenti rappresenta una violazione del diritto d’autore, il fatto che ciò fosse agevolato dai gestori dei siti predispone, secondo la Corte, l’esistenza di un concorso nella violazione , un reato che può avere conseguenze piuttosto pesanti in un quadro che sposa le tesi dell’accusa . Scrivono i giudici: “L’attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato. Non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell’azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti”.

La decisione della Corte, che porterà ad un riesame del processo, ribalta quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio , in cui sostanzialmente era prevalsa la tesi secondo cui il reato non sussisteva proprio perché le partite oggetto del provvedimento venivano poste in rete dalle emittenti cinesi, e non dagli imputati. In particolare, il tribunale di Milano che aveva giudicato il caso spiegava che l’accesso alle partite “era consentito non attraverso l’elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società (SKY, ndr.), ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato da SKY il diritto di trasmetterle localmente”.

Com’è ovvio, in molti parlano della cosa in queste ore in rete, come Ikaro.net , che nella disamina del caso ventila anche l’ipotesi che si faccia confusione tra Proprietà Intellettuale e Proprietà Industriale .

“Quanti siti nel mondo ospitano il link al sito cinese? Decine di migliaia? – si chiede invece Beppe Grillo – Autodenunciatevi alla Cassazione inviandole una mail. Nel frattempo noi del blog potremmo dare un aiuto ai supremi giudici con un corso gratuito di introduzione a Internet”.

Update ore 15
In relazione a quanto stabilito dalla Cassazione, Coolstreaming ha emesso un comunicato stampa che qui riportiamo:

“Lo staff di Coolstreaming prende atto della recente sentenza della Corte di Cassazione, emanata nella fase cautelare del procedimento penale, pur non condividendone le motivazioni.

La “responsabilità da link” prefigurata dalla sentenza va, infatti, a nostro avviso, a pregiudicare la stessa libertà di manifestazione del pensiero su Internet, andando a colpire la libera circolazione delle informazioni on-line.

Coolstreaming continuerà pertanto a sostenere le sue ragioni nelle sedi competenti al fine di vedere finalmente riconosciuta la propria innocenza”.

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Pubblicato il 16 ott 2006
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