Dopo l’accordo provvisorio raggiunto a metà giugno, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche al regolamento del 2004 sui diritti dei passeggeri aerei con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni. Le norme garantiscono tutele adeguate contro alcune interruzioni di viaggio, come il negato imbarco, il ritardo o la cancellazione dei voli.
Conferma dei diritti esistenti
Gli eurodeputati hanno confermato i diritti esistenti, nonostante i tentativi (delle compagnie aeree?) di indebolirli. I passeggeri hanno diritto al rimborso o al trasporto alternativo (riprotezione) in caso di cancellazione del volo e potranno chiedere un risarcimento in caso di ritardo superiore alle tre ore, cancellazione di un volo con meno di 14 giorni di anticipo o negato imbarco. L’importo è stato mantenuto al livello attuale: 250 euro per distanze fino a 1.500 Km, 400 euro per distanze tra 1.500 e 3.500 Km, 600 euro per distanze superiori a 3.500 Km.
Le compagnie aeree potranno ridurre del 50% il risarcimento per i viaggi più lunghi se offrono ai passeggeri una riprotezione verso la destinazione finale a seguito di un’interruzione o se il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore. Non devono rimborsare i passeggeri se il ritardo o la cancellazione sono causati da eventi che sfuggono al loro controllo, tra cui calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche, passeggeri indisciplinati o scioperi presso il gestore aeroportuale, i fornitori di servizi di navigazione aerea o i prestatori di assistenza a terra.
In ogni caso avranno sempre l’obbligo di assistere i passeggeri rimasti a terra fornendo bevande ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, se necessario in caso di ritardi prolungati, un alloggio per trascorrere la notte (per un massimo di tre notti se l’interruzione è causata da fattori che sfuggono al controllo della compagnia aerea).
Procedura di rimborso più semplice
La procedura di rimborso è stata semplificata. Il rimborso verrà inviato automaticamente. I passeggeri riceveranno istruzioni chiare su come presentare una domanda di risarcimento entro quattro giorni dalla fine del viaggio, senza l’obbligo di avere un account o usare un’app specifica. La domanda di risarcimento deve essere presentata entro nove mesi. Le compagnie aeree avranno 30 giorni di tempo per pagare l’importo dovuto o invocare circostanze eccezionali e spiegare perché non verrà pagato.
Tutele per i passeggeri più vulnerabili
I passeggeri con disabilità e mobilità ridotta hanno diritto a risarcimento, riprotezione e assistenza da parte delle compagnie aeree se perdono un volo a causa dell’incapacità dell’aeroporto di aiutarli a raggiungere il gate in tempo utile. Qualsiasi persona che accompagna un minore di età inferiore ai 14 anni, i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e le donne incite deve avere un posto adiacente senza alcun supplemento.
Nuovi diritti dei passeggeri
I passeggeri potranno utilizzare il volo di ritorno di un biglietto di andata e ritorno anche se non hanno effettuato la tratta di andata, senza pagare alcun supplemento.
I passeggeri hanno il diritto di portare a bordo, senza costi aggiuntivi, una piccola borsa o uno zaino. Le compagnie aeree, gli intermediari e i portali di ricerca devono mostrare sempre la tariffa aerea comprensiva di bagaglio a mano fin dall’inizio della procedura di prenotazione. Le compagnie aeree possono offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza bagaglio a mano.
Ai passeggeri non saranno più addebitati costi aggiuntivi per la correzione di errori di ortografia nel nome o per l’utilizzo della versione stampata di una carta d’imbarco se hanno già effettuato il check-in. I passeggeri possono ricevere una carta d’imbarco in formato digitale al momento del check-in, senza l’obbligo di avere un account utente o un’app specifica. Infine, le compagnie aeree non potranno negare l’imbarco se il passeggero ha utilizzato la versione stampata della carta d’imbarco digitale.
Il Consiglio dovrà ora approvare le nuove norme entro l’inizio di agosto. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I paesi e le compagnie europee avranno 12 mesi di tempo per prepararsi alla loro attuazione.