Pirateria, la stretta del pragmatismo

Pirateria, la stretta del pragmatismo

La modifica del regolamento AGCOM da una parte, una sentenza della Corte di Giustizia UE dall'altra: più interventismo per difendere il copyright.
Pirateria, la stretta del pragmatismo
La modifica del regolamento AGCOM da una parte, una sentenza della Corte di Giustizia UE dall'altra: più interventismo per difendere il copyright.

Soffia una nuova aria attorno al tema del copyright. Due notizie parallele, che vanno nella medesima direzione, sembrano stringere in una morsa quel piccolo viatico entro il quale si erano fin qui infilati tanto le eccezioni quanto la più becera pirateria per poter scampare alla legge. Ora la scappatoia si fa più sottile, perché due differenti interventi (contemporanei soltanto per mera casualità, legati all’approvazione della riforma europea del copyright solo per simbolica analogia) sembrano suggerire un nuovo modo di intendere la lotta alla pirateria. E sono interventi dettati in entrambi i casi dal pragmatismo insito nella necessità dell’intervento.

AGCOM: modifiche al regolamento

L’AGCOM ha comunicato di aver approvato all’unanimità le modifiche al regolamento per la tutela del diritto d’autore su Internet. Tale regolamento (ampiamente dibattuto e contrastato all’epoca) disciplina l’esercizio dei propri poteri in tema di contrasto alla pirateria ed oggi la modifica vede ampliarsi i margini di intervento dell’autorità. Nello specifico:

È prevista, in particolare, la possibilità di adottare, in via d’urgenza e ove ne ricorrano i presupposti, provvedimenti cautelari entro tre giorni dalla ricezione della relativa istanza. Nel caso di proposizione di reclamo avverso tali provvedimenti, l’Autorità decide in via definitiva nei successivi 7 giorni.

Ciò che ispira la modifica è “l’esigenza di contrastare con la necessaria tempestività” le violazioni del diritto d’autore riscontrate. L’AGCOM, inoltre, “può inoltre imporre ai provider di adottare le misure più idonee per evitare la reiterazione di violazioni già accertate e contrastare le iniziative volte ad eludere l’applicazione dei propri provvedimenti”. Viene esplicitamente indicato come l’Autorità possa quindi aggiornare rapidamente l’elenco dei siti oggetto di inibizione, così da poter guadagnare tempo nei confronti di quei siti che si rigenerano per poter riproporre altrove le medesime violazioni già identificate e fermate.

Nella ricorsa tra guardia e ladri, insomma, le guardie si premuniscono di poter avere tutti gli strumenti utili a ridurre il margine d’azione di quanti, sfruttando l’impossibilità di azioni più radicali, sfruttano la forte elasticità del Web nel consentire la rigenerazione di siti e riferimenti per la distribuzione di materiale illegale.

Si tratta di un importante progresso nel contrasto alle nuove forme di pirateria, come lo stream ripping, che oggi rappresenta l’ultima frontiera delle violazioni online ed a sostegno dello sviluppo dell’offerta legale online, che rappresenta oggi oltre il 50 % del mercato.

Enzo Mazza, CEO Federazione Industria Musicale Italiana

Corte di Giustizia Europea: P2P in famiglia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, da parte sua, liquida con una sentenza (pdf) quella che era un’utile foglia di fico per quanti siano stati colti in flagrante. Il caso su cui la Corte è intervenuta, Bastei Lübbe vs Michael Strotzer, è emblematico: accusato di aver condiviso un audiolibro attraverso una piattaforma P2P, il signor Strotzer si è autoaccusato per la violazione, ma al tempo stesso ha spiegato come altri familiari avevano accesso alla medesima rete pur non potendo esplicitare chi in quel dato momento stesse utilizzando la rete stessa.

Secondo il Landgericht München I, risulta dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che, alla luce del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, una siffatta difesa è sufficiente, nel diritto tedesco, per escludere la responsabilità del titolare della connessione internet.

Un corto circuito legale, insomma, che mette al riparo Michael Strotzer (o chi per esso in casi similari) da ogni responsabilità in virtù del diritto alla protezione della vita familiare. La richiesta di interpretazione da parte del Landgericht München I riceve una risposta chiara in merito:

Il detentore di una connessione internet, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, non può esonerarsi dalla propria responsabilità indicando semplicemente un suo familiare che aveva la possibilità di accedere alla suddetta connessione.

La giurisprudenza, insomma, deve poter gestire con equilibrio i rispettivi diritti, tanto quello della protezione della vita familiare, quanto quello del ricorso effettivo. Qualora uno dei due diritti prevalga sull’altro, la situazione necessita di una rivalutazione.

Secondo la Corte, occorre trovare un giusto equilibrio tra diversi diritti fondamentali, vale a dire il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di proprietà intellettuale, da una parte, e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dall’altra. […] Infatti, se il giudice nazionale adito mediante un’azione per responsabilità non può esigere, su richiesta dell’attore, le prove relative ai familiari della controparte, l’accertamento dell’asserita violazione del diritto di autore nonché l’identificazione dell’autore della stessa sono resi impossibili, conseguentemente, vengono violati in modo grave il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo e il diritto fondamentale di proprietà intellettuale che spettano al titolare del diritto d’autore.

Questioni interpretative, insomma, ma anche in questo caso prevale la tutela dell’intervento oppositivo come necessario riequilibrio alla già garantita tutela della persona.

Fonte: AGCOM
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Pubblicato il 18 ott 2018
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