Pubblicità, i consumatori vogliono chiarezza

Pubblicità, i consumatori vogliono chiarezza

L'ultima sentenza con cui l'Antirust ha condannato l'operatore TRE, secondo Federconsumatori, riconosce la necessità di messaggi pubblicitari chiari, trasparenti e inequivocabili
L'ultima sentenza con cui l'Antirust ha condannato l'operatore TRE, secondo Federconsumatori, riconosce la necessità di messaggi pubblicitari chiari, trasparenti e inequivocabili

Roma – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ricevuto da Federconsumatori , relativo alle sanzioni irrogate dall’ Antitrust agli operatori mobili italiani – l’ultima condanna, in ordine di tempo, ha riguardato TRE – per pubblicità ingannevole.

L’Antitrust ha deliberato che i messaggi pubblicitari di H3G (TRE, ndr) relativi alle offerte di telefonia mobile “No Tax e B.smart”, segnalati da Federconsumatori e Adusbef il 13 settembre 2005, costituiscono “pubblicità ingannevole” e pertanto ha condannato H3G al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria maggiorata del 60% in considerazione dell’aggravante che H3G è già stata destinataria di altri provvedimenti di “ingannevolezza”.

La Delibera dell’Antitrust (Provv. 15299 Bollettino AGCM del 12/2006) – commenta Angelo Ferraiuolo di Federconsumatori – costituisce un significativo punto di riferimento sia per i consumatori, che hanno ora maggiori certezze circa la comprensibilità e completezza dell’informativa commerciale a cui hanno diritto, che per gli Operatori di telefonia che non hanno più margini di scusa per “evitare di perseverare” a “pubblicizzare” offerte di telefonia con messaggi confusi e poco chiari e con omissioni di informazioni rilevanti.

L’Antitrust infatti, rilevando che “un consumatore, che abbia maturato la sua scelta sulla base di un messaggio pubblicitario, non necessariamente consulterà un’altra fonte informativa potendo, al contrario, decidere di aderire all’offerta sulla base delle informazioni parziali e fuorvianti riportate nel messaggio”, ha stabilito in maniera chiara ed esplicita che “la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza delle condizioni di fruizione delle offerte pubblicizzate: pertanto tutte le informazioni che attenuano in modo considerevole la portata delle offerte pubblicizzate devono essere fornite contestualmente al messaggio pubblicitario e non può essere sufficiente a sanare tali carenze informative il rinvio al altre fonti informative del tipo “… per informazioni e condizioni economiche visita il sito www….. oppure vai presso i negozi…”.

Con riferimento alla denuncia di Federconsumatori ed Adusbef, l’Antitrust ha verificato circa la pubblicita di H3G:

a) la scarsa percepibilità e comprensione delle informazioni rilevanti circa la presenza di condizioni e limitazioni in grado di ridimensionare sensibilmente la convenienza della promozione: copertura territoriale dei servizi UMTS, vincoli all’utilizzo del terminale (“Operator Lock” e Usim abbinata), durata minima contrattuale, scatto alla risposta, limitazioni quantitative circa le gratuità promosse dalla pubblicità e l’applicazione del piano tariffario, richiesta ed efficacia della Mobile Number Portabilità;
b) l’omissione di informazioni rilevanti quali: soglie minime di traffico, durata minima contrattuale, somme da pagare per recesso anticipato, prezzi per chiamate e videochiamate oltre soglia.

Federconsumatori nel confermare il proprio impegno per il rispetto da parte degli Operatori di telefonia delle regole “in materia di pubblicità” così chiaramente descritte dall’Antitrust, invita i consumatori a diffidare delle offerte di telefonia promosse con “messaggi pubblicitari incompleti e poco chiari che rinviano per limiti e condizioni al sito web ed ai negozi collegati” ed a rivolgersi nel dubbio alle sedi territoriali di Federconsumatori.

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Pubblicato il
27 apr 2006
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