Ora c’è una data certa per l’entrata in vigore delle nuove regole contro il telemarketing selvaggio, in particolare quello che si concentra sulle offerte di luce e gas: è il 19 giugno 2026. La conferma è arrivata nei giorni scorsi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione relativa al decreto bollette con cui si cercherà di contrastare il problema del caro energia.
Stop al telemarketing selvaggio: è la volta buona?
Il passaggio che ci interessa qui è quello che interviene sull’articolo 51 del Codice del consumo, introducendo il comma 8-bis che recita così.
[…] è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Tutto molto chiaro, si tratta di un divieto esplicito. Sarà efficace? Lo vedremo, non ci sarebbe da stupirsi nel vedere i call center mettere in atto stratagemmi utili per evitare quello che sta per diventare un vero e proprio blocco. E l’escamotage potrebbe essere suggerito dal testo stesso.
Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali.
Si gioca tutto intorno all’ottenimento del consenso
Insomma, diventa ancora più importante ottenere il consenso, ma come sappiamo i metodi per acquisirlo sono innumerevoli e non sempre trasparenti. Con il comma 8-ter, l’attenzione si sposta poi sui numeri di telefono che dovranno necessariamente essere impiegati per effettuare le proposte, qualora autorizzati.
I contatti telefonici […] sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli.
L’obiettivo è in questo caso quello di contrastare la piaga dello spoofing e delle telefonate provenienti da numeri fasulli.
Il Garante Privacy e l’AGCOM per le segnalazioni
Avranno un compito fondamentale anche il Garante Privacy e l’AGCOM, chiamati a raccogliere le segnalazioni in caso di violazione. Se sarà accertata la condotta molesta, scatterà il blocco del numero (sospensione) passando attraverso gli operatori telefonici.
Vedremo se finalmente riusciremo a liberarci di un fastidio (e spesso di un pericolo) come quello del telemarketing selvaggio. Non è il primo tentativo, speriamo sia l’ultimo. Quelli precedenti si sono rivelati perlopiù inefficaci: tutti noi ancora oggi riceviamo quotidianamente le chiamate dei call center.