Tariffometri, chi otterrà il bollino dell'Autorità TLC?

Tariffometri, chi otterrà il bollino dell'Autorità TLC?

Si avvicinano i bollini del Garante. Chi ne ha diritto? Come potranno essere ottenuti? Quali garanzie daranno ai consumatori?
Si avvicinano i bollini del Garante. Chi ne ha diritto? Come potranno essere ottenuti? Quali garanzie daranno ai consumatori?

Roma – Il mercato delle telecomunicazioni è popolato di operatori agguerriti pronti a tutto, a livello commerciale, per accalappiarsi il maggior numero di clienti possibili. Ogni operatore ha poi un’offerta variegata ed articolata, formata da soluzioni che prevedono combinazioni differenti per prezzi, fasce orarie, modalità di tariffazione (al minuto, al secondo, a scatti, con addebito anticipato o a consuntivo) e abbinate ad altri servizi. Come districarsi in questa giungla? Non certo con un machete , ma con i tariffometri certificati dall’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni .

il bollinen Si tratta dell’attribuzione di un “bollino” di attendibilità che l’Authority intende assegnare a quei servizi, basati su motori di calcolo, che consentono ad un utente di ottenere il proprio profilo di consumo. Online sono infatti disponibili vari servizi di questo tipo, che chiedono agli utenti di indicare le proprie abitudini di consumo e in cambio offrono un suggerimento ponderato sulla soluzione ideale disponibile sul mercato. Il problema di questo tipo di responso, però, è proprio la sua attendibilità.

L’utente, infatti, può legittimamente porsi dubbi sull’effettiva indipendenza del sistema che gli ha fornito quella determinata risposta, dirigendolo verso un determinato operatore e su un piano tariffario ben preciso: e se dietro a quel motore di calcolo vi fosse un’azienda di telecomunicazioni? Quanto sarà disinteressato e indipendente da altri interessi il giudizio ottenuto? L’iniziativa dell’Authority va dichiaratamente in questa direzione, con l’istituzione di una sorta di certificazione di qualità che sarà rilasciata a quei servizi che risponderanno alle garanzie di attendibilità prestabilite offrendo un servizio super partes e libero da qualunque possibile conflitto di interessi.

A questo scopo, l’Autorità delle Comunicazioni ha avviato una consultazione pubblica per dare seguito a quanto stabilito nella Delibera n. 126/07/CONS datata 22 marzo 2007. Nel provvedimento, all’articolo 6 (“Confrontabilità tra offerte di telefonia di operatori diversi”), si legge che “L’Autorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta”.

Nell’intento dell’Authority presieduta da Corrado Calabrò, dunque, c’è innanzitutto l’obiettivo di stendere un documento che definisca l’iter che dovrà essere seguito per “l’accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica”. La consultazione si pone l’obiettivo di “acquisire osservazioni e commenti dei soggetti interessati” (operatori, i rappresentanti dei consumatori, nonché i titolari dei servizi che offrono i motori di calcolo), per poi arrivare al vero e proprio bollino di accreditamento, che agli occhi degli utenti dovrà figurare alla stessa stregua di un marchio di qualità e di attendibilità: il consumatore, secondo l’Autorità, potrà utilizzare con fiducia il servizio di comparazione tariffaria perché basato su un motore di calcolo imparziale e dal risultato “sicuro”.

Per sbilanciarsi nel dare questo giudizio, l’Autorità promulgherà un provvedimento di regolamentazione che definirà i requisiti di tali motori di calcolo. A questo scopo è stato predisposto uno schema di provvedimento (che è stato appunto sottoposto agli interessati che parteciperanno alla consultazione) che individua i requisiti ritenuti indispensabili per le società che proporranno il proprio tariffometro e che saranno interessate all’accreditamento.

Le società, oltre a dimostrare la solidità propria e dei propri amministratori e legali rappresentanti, dovranno attestare la propria indipendenza dagli operatori di comunicazioni e comprovare di gestire motori di calcolo che, al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento, operano da almeno un anno nel corso del quale sono stati utilizzati da almeno 2mila utenti. “Ai fini della sussistenza del requisito dell’indipendenza – precisa l’Authority – è vietato ogni rapporto di controllo o collegamento tra ogni operatore di comunicazioni elettroniche che consegua la maggior parte dei propri ricavi nel settore e il soggetto che gestisce il motore di calcolo”.

Una volta ricevuta l’istanza, l’Autorità la dovrà esaminare entro 30 giorni, verificandone la completezza e la correttezza, per poi posizionarla sotto la lente di ingrandimento del “gruppo di valutazione”, un’entità attualmente in corso di nomina, che sarà composto da funzionari ed esperti di area tecnica, economica e giuridica nominati con determinazione del Segretario Generale dell’Autorità. Questi i requisiti principali che verranno esaminati dal gruppo di valutazione:
accessibilità – il motore di calcolo dovrà essere accessibile anche ai diversamente abili, con particolare riferimento ai non vedenti ed ai non udenti e dovrà essere reso fruibile anche da chi non ha connettività broad band e utilizzabile in modalità off-line, “eseguendo eventualmente on-line il solo invio dei dati di aggiornamento necessari per il confronto”;
trasparenza – non dovrà mancare una spiegazione sulle modalità di calcolo utilizzate e all’utente dovrà essere consentito comparare i risultati ordinandoli per prezzo; l’esposizione dei risultati dovrà essere imparziale e la homepage del tariffometro dovrà contenere un link al codice etico seguito dallo staff tecnico;
accuratezza e completezza – l’aggiornamento delle condizioni delle offerte oggetto di comparazione dovrà essere costantemente allineato con i piani tariffari in vigore e includere ogni possibile dettaglio, incluse le iniziative promozionali in corso al momento dell’utilizzo del servizio; dovrà però essere possibile anche confrontare piani tariffari ed offerte non più sottoscrivibili, ma ancora utilizzate dagli utenti dell’operatore; si dovrà tenere in considerazione la dislocazione geografica e la tipologia dell’utente (residenziale, business, eccetera) per rappresentare nel confronto, anche solo le tariffe dei servizi offerti dagli operatori e disponibili nella zona geografica e per la stessa tipologia, coerentemente con le caratteristiche dell’utente.

Il gruppo di valutazione, ricevuto l’incarico derivante dall’istanza di accreditamento, avrà 90 giorni di tempo per esprimere il proprio giudizio e trasmetterlo al Consiglio. Questo, nello schema di provvedimento dell’Authority, è però un “termine non perentorio” e pertanto – al momento – non sono previste contromisure qualora il gruppo non lo rispetti. Un’azienda interessata alla certificazione del proprio tariffometro, pertanto, potrebbe dover attendere anche molto più tempo.

Ben definiti, invece, i contributi che dovranno essere erogati dalle società: mille euro per l’accesso alla procedura di valutazione qualitativa. Chi supererà questo primo step dovrà poi corrispondere altri 2mila euro per l’accesso alla procedura di valutazione quantitativa. In caso di esito positivo della valutazione, i motori di calcolo accreditati dovranno inoltre versare mille euro, all’atto dell’accreditamento e ogni anno. Diversi gli obblighi per i “soggetti portatori di interessi diffusi, non aventi scopo di lucro”: mille euro per l’accesso alla procedura di valutazione e 500 euro all’atto dell’accreditamento (e poi annualmente).

Sul sito dell’Authority TLC sarà poi pubblicato l’elenco dei tariffometri certificati, che sarà mantenuto aggiornato. L’Autorità si riserverà “di eseguire controlli periodici annuali, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori componenti il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), per verificare l’effettiva sussistenza di tutti i requisiti per i quali i motori di calcolo sono stati accreditati”. La certificazione decadrà in caso di mancato versamento del contributo annuale, in caso di non conformità ai requisiti o al Codice della privacy.

Dario Bonacina

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Pubblicato il
13 nov 2008
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