Entra nel vivo il procedimento giudiziario sul giro di SIM scadute o intestate a identità fittizie e ricaricate con pochi centesimi di euro per pompare artificialmente la quota di mercato dell’azienda.
La procura di Milano che si occupa del caso ha chiesto il rinvio a giudizio per Telecom Italia, in base al principio di responsabilità degli enti previsto dalla legge 231, e per l’ex amministratore delegato Riccardo Ruggiero, l’ex direttore operativo Massimo Castelli e l’ex responsabile Marketing Luca Luciani.
Già a marzo erano stati diramati gli avvisi di garanzia che vedevano ben 99 iscritti nel registro degli indagati della Procura.
L’accusa contestata nell’inchiesta è quella di truffa aggravata, ostacolo all’autorità di vigilanza e false comunicazioni sociali .
Claudio Tamburrino
-
nn si capisce ninte
qualcuno può tradurre?pinco pallinoRe: nn si capisce ninte
- Scritto da: pinco pallino> qualcuno può tradurre?dice che devi pagare.il signor rossi...
Vabe, tradotto sarebbe....L'agenzia delle entrate: La tassa và pagata poichè l'abbonamento prende il posto di una licenza, e quindi và pagata in quanto "licenza"Cassazione: La tassa andrebbe pagata, non perchè l'abbonamento è equiparato ad una licenza, ma per il servizio di telecomunicazione di per sè.Ma ancora non è stato sentenziato se bisogna pagarla dato che ora la cassazione ha detto che la tassa viene applicata per "servizio" e non per "licenza".PS: Io lo vedo piu come un passo in avanti verso il non pagarla. Perche adesso manca un altra sentenza che dica che la tassa non và pagata perche l'abbonamento è equiparabile ad un "servizio" e non a una "licenza"IlMartinian oRe: ...
Detta cosi, sembra che si voglia sottolineare che la tassa va pagata per l'effettico consumo del servizio, vale a dire un "tot" per ogni minuto di utilizzo della risorsa...nushuthil pizzo
Figurati se l'Agenzia delle Entrate rinuncia a pretendere il pizzo! Perché di questo si tratta, di pizzo. Quello che questo "stato" mafioso impone su ogni aspetto della nostra attività.paradoxE dov'è il servizio?
Quello fornito dallo Stato all'abbonato, dov'è?ruppoloRe: E dov'è il servizio?
... vedi post "infatti"Giulia TonioloFacciamo un po' di chiarezza...
La Sentenza della Cassazione citata in commento non si esprime in alcun modo sulla legittimità della TCG sui cellulari. Chiariamo alcune premesse:- la Corte di Cassazione, sulla base del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, si esprime solamente sulle questioni di diritto che vengono poste dalle parti. Se le parti non pongono il problema, lei non si pronuncia;- il presupposto APPLICATIVO di un tassa è cosa diversa dal presupposto IMPOSITIVO: il primo è il momento a partire dal quale l'Agenzia delle Entrate può riscuotere la tassa, il secondo è il fondamento normativo che legittima l'esistenza della tassa;- la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate è soggetta a prescrizione. Ciò significa che dopo un tot di tempo l'Agenzia non può più chiedere la tassa al contribuente.La questione posta alla Corte di Cassazione non riguardava il presupposto impositivo (la legittimità della tassa è stata data come pacifica dalle parti), ma quello applicativo, ovvero da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione della pretesa tributaria da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare la scelta doveva essere fatta tra due interpretazioni: il termine di prescrizione decorre dal momento dell'emanazione dell'atto (= sottoscrizione dell'abbonamento) o il termine decorre dal momento in cui è dovuto il pagamento del servizio periodico (ogni mese). La Cassazione ha affermato che il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dal momento in cui è dovuto il pagamento del corrispettivo per il servizio periodico, ovvero alla scadenza delle singole bollette, in quanto il presupposto APPLICATIVO della tassa è legato al servizio fornito periodicamente. Questo tuttavia NON SIGNIFICA che la tassa sia legittima, nemmeno implicitamente, proprio perchè la Cassazione non poteva pronunciarsi a riguardo, in quanto la questione relativa al presupposto IMPOSITIVO non è stata posta.Giulia Tonioloinfatti...
il punto è proprio questo: dopo la liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica, il rapporto contrattale è tra il gestore del servizio e il cliente, lo Stato non c'entra più nulla (prima, invece, il senvizio era monopolio statale, quindi era lo Stato ad erogarlo). Di conseguenza stiamo sostenendo che la tassa non è più dovuta. E le commissioni tributarie provinciali e regionali iniziano a darci ragione... l'ultima parola spetta, però, alla Cassazione...Giulia Toniolotassa
Comunque fa sempre schifo.....lo stato ci dissangua su tutto..vergogna...giancarlo cappellaGrazie, il tuo commento è in fase di approvazioneGrazie, il tuo commento è stato pubblicatoCommento non inviatoGrazie per esserti iscritto alla nostra newsletterOops, la registrazione alla newsletter non è andata a buon fine. Riprova.Leggi gli altri commentiClaudio Tamburrino 12 06 2012
Ti potrebbe interessare