Tracking pixel nelle email: consenso obbligatorio

Tracking pixel nelle email: consenso obbligatorio

Il Garante della privacy ha pubblicato le linee guida che prevedono il consenso esplicito degli utenti per inserire i tracking pixel nelle email.
Tracking pixel nelle email: consenso obbligatorio
Il Garante della privacy ha pubblicato le linee guida che prevedono il consenso esplicito degli utenti per inserire i tracking pixel nelle email.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le linee guida relative all’uso dei tracking pixel nelle email. Questi pixel di tracciamento possono essere utilizzati solo con il consenso degli utenti, tranne che in alcuni casi. È inoltre necessaria una chiara informativa sulla privacy. I soggetti interessati hanno sei mesi di tempo per implementare le dovute misure correttive.

Vietato il tracciamento senza consenso

Il Garante sottolinea che negli ultimi anni è aumentato l’uso di strumenti di tracciamento o acquisizione di informazioni sui comportamenti degli utenti e sulle loro modalità di fruizione dei servizi. I tracking pixel sono immagini (spesso trasparenti e con dimensioni di un solo pixel) ospitate sui server remoti. Quando l’utente apre l’email, l’immagine viene scaricata da uno script presente nel messaggio (se non è stato disattivato il download delle immagini).

I tracking pixel vengono utilizzati per rilevare l’apertura delle email e raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti. In base all’art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (che recepisce il GDPR e la direttiva ePrivacy), l’archiviazione dell’immagine sul dispositivo può avvenire solo con il consenso dell’utente.

L’uso dei tracking pixel deve essere inoltre comunicato attraverso un’informativa chiara, indipendentemente dallo scopo della comunicazione o della tipologia del soggetto mittente. Questa informativa deve essere mostrata al primo utilizzo del servizio oppure alla ricezione del primo messaggio utile (se l’inserimento di tracking pixel è già in corso).

Sono previste alcune eccezioni, ad esempio per finalità di sicurezza, esigenze tecniche strettamente necessarie o comunicazioni istituzionali e di servizio, ma sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati. I provider devono inoltre consentire la revoca del consenso (ad esempio tramite un link inserito nella parte inferiore del messaggio).

Considerata la complessità degli adeguamenti, i soggetti interessati hanno sei mesi di tempo (dalla pubblicazione delle linee guida sulla Gazzetta Ufficiale) per implementare le misure correttive obbligatorie.

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Pubblicato il
23 apr 2026
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