Brevetti, un compromesso è possibile

Brevetti, un compromesso è possibile

di Paolo Zocchi - Siamo davvero sicuri che la proposta di direttiva europea vada respinta tout-court? E' possibile ipotizzare un sistema a maglie strette per ridare fiato alla ricerca?
di Paolo Zocchi - Siamo davvero sicuri che la proposta di direttiva europea vada respinta tout-court? E' possibile ipotizzare un sistema a maglie strette per ridare fiato alla ricerca?


Roma – La discussione sulla brevettabilità del software ha ormai una lunga storia alle spalle che l’avvicinarsi della scadenza del voto al Parlamento Europeo ha accelerato e fatto aumentare di intensità. In molti oggi ritengono che l’eccessiva radicalizzazione (da entrambe le parti) che questa vexata quaestio ha avuto sin dall’inizio, seppur poco produttiva, ha avuto comunque il merito di sollevare il problema e di porlo all’attenzione; se i timori dei gruppi contrari alla Direttiva europea sono stati in buona parte caratterizzati da una semplificazione dovuta alla condivisibile necessità di creare visibilità sul tema, d’altra parte la poderosa azione lobbistica delle grandi multinazionali, da IBM a Microsoft, da Nokia a Philips ha inevitabilmente condizionato parte del quadro di riferimento.

In questo contesto è quindi fondamentale che, per evitare di assumere posizioni poco articolate nell’uno e nell’altro senso, si ragioni sul merito con ampia apertura mentale e disponibilità al confronto, visto che si tratta di un argomento sul quale le sfumature, a volte, contano più del disegno complessivo.

Per esigenza di semplificazione, si può banalizzare la questione attraverso un esempio come quello della musica: quando si parla di brevettare l’invenzione che il software genera, non si tratta di brevettare le note (gli alfabeti) o anche le canzoni (le applicazioni), ma alcune combinazioni di note che producono effetti specifici, di riconosciuto valore innovativo, commercialmente rilevanti (l’art. 3 della Direttiva esplicita che “per essere brevettabile, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità ed implicare un’attività inventiva”, requisito che sussiste solo laddove il trovato apporti “un contributo tecnico”).

Ovviamente, in tutto questo processo, il problema sta proprio nel riconoscimento dell’invenzione e negli organismi che devono valutarla. Ma andiamo con ordine e partiamo subito col dire che il ragionamento di fondo, prima ancora di soffermarsi sull'”essenza” dell’invenzione, deve prendere le mosse da alcuni punti fermi e condivisi: il vero obiettivo da avere ben presente, se vogliamo domani costruire un sistema di gestione dell’innovazione condiviso ed efficace, è quello di dare vita ad un sistema fortemente competitivo nelle ICT, basato sulla concorrenza virtuosa tra i soggetti, attentissimo alla salvaguardia delle libertà fondamentali, parimenti vantaggioso per la grande così come per la piccola e media industria dell’ICT, di stimolo alla circolazione delle idee e della conoscenza. In questo senso bisognerà capire quali possibili opportunità apre la possibilità di brevettare alcune componenti del software e quali, invece, essa rischia di compromettere.

Uno degli elementi specifici che sembra emergere oggi è il fatto che la possibilità di creare brevetti sul software proprietario possa generare un vantaggio competitivo per il software open . Personalmente ritengo che il primo vantaggio competitivo starà nell’accelerazione della regolamentazione legislativa dell’ open source che ancora si basa quasi esclusivamente su GNU GPL, ovvero su uno standard non riconosciuto e ampiamente perfettibile.

Lo scenario dunque potrebbe essere quello che ci segnala l’intervento di Carlo Piana, che, lo accenno, è nel campo di coloro che sono contrari alla Direttiva: “…è anche possibile che tali brevetti, invece di rendere proprietario ciò che è pubblico, subiscano le conseguenze della forza del software libero – nella sua accezione più rivoluzionaria di “copyleft” – e che così nel conflitto degli opposti diritti si venga a creare una situazione in cui ciò che è privato diventi pubblico, perché altrimenti darwinianamente destinato all’estinzione” ( Carlo Piana su Interlex ).

Questo senza tener conto che brevettare parti di codice legate ad invenzioni, non significa che tale codice sia necessariamente inusabile o chiuso. L’idea di creare un sistema di brevetti differenziati per il codice a sorgente aperto, per quanto sia stata già bocciata da Stallman, mi sembra da approfondire; se non altro perché creerebbe una situazione del tutto inusitata di evidente competizione tra software proprietari e software aperti nella quale, per l’appunto, darwinianamente, è possibile che si affermi quello che possiede maggiore capacità di adattamento, è più conveniente, è più flessibile, è più gestibile, è più disponibile.

Un altro punto da sottolineare è che, a oggi, le grandi aziende, anche in Italia, continuano ad aggirare la legislazione sui brevetti attraverso un uso “parallelo” del diritto d’autore. Ovviamente questo è fatto perché si ritiene che in tal modo vengano tutelati gli investimenti in ricerca. E’ assai verosimile che, in assenza di una legislazione che ponga quindi argine anche a questo diffuso costume, si continuerà ad usare questo escamotage , oppure si andrà a brevettare all’estero, con palese danno per le aziende nazionali visto che, in linea di principio, ciò porterà a spostare i centri di ricerca nei Paesi dove l’invenzione è meglio tutelata.

In parole povere, si tratta di garantire un’omogeneità d’azione a livello europeo che eviti gli aggiramenti così diffusi in questo ambito e dia finalmente apertura alle PMI del settore ICT alla possibilità di investire in ricerca. E contemporaneamente si tratta di evitare che chi ha le risorse vada a brevettare all’estero e chi non le ha, non possa brevettare tout court ; il che, se da un lato ha un effetto ulteriormente indebolente per quello che riguarda il tessuto produttivo nazionale, dall’altro significa l’esatto contrario di quanto sostengono le posizioni più radicali, ovvero la conoscenza e la ricerca rimarrebbero in questo modo un privilegio esclusivo di poche aziende multinazionali.

Sull’altro versante, per calmierare gli effetti della brevettabilità di alcune parti del codice, oltre a sostenere le azioni formali e informali che tengono fuori dalla brevettabilità il software distribuito con contratti open source e tutte le applicazioni che costituiscano elemento base per la interoperabilità dei sistemi (emendamento Ortega), sarebbero da promuovere proposte aggiuntive che prevedano uno sfruttamento del brevetto estremamente limitato nel tempo (in modo da non creare posizioni i rendita e da stimolare ulteriori forme di ricerca sul tema) e una riforma complessiva del meccanismo burocratico e dei costi del brevetto stesso così da consentire alle piccole e medie imprese del tessuto nazionale di essere stimolate a fare ricerca. Al tempo stesso è probabile che debbano essere introdotti meccanismi di maggior controllo sulle imprese, che oggi in moltissimi casi, come abbiamo già detto, aggirano la questione utilizzando il copyright come se fosse un brevetto.

Insomma la domanda da porci sulla base di queste riflessioni è se la brevettazione del software, pur nell’ambito di una regolamentazione a maglie strette, possa essere in grado di ricollocare la ricerca all’interno delle imprese come un vero investimento e non un costo secco. Non solo: in questo agone possono entrare anche i centri di ricerca universitari che oggi, anche in assenza di una regolamentazione sul tema, agiscono in maniera ancora poco coordinata con il tessuto imprenditoriale. C’è da chiedersi se nel nostro Paese, ad esempio, dove cominciano ad esistere esempi di eccellenza (pensiamo all’Università del Sannio), essi potrebbero essere ulteriormente promossi da una diversa legislazione sulla brevettabilità del software. Temi aperti che varrà la pena approfondire.

Certamente esistono anche le note dolenti: il fatto di poter brevettare l’invenzione anche attraverso la protezione del codice non ci mette al riparo dalla concorrenza globale; ed è indubbio che questa armonizzazione, se si trasformasse in un appiattimento dell’EPO (European Patent Office) sul metodo del Patent Office americano, sarebbe da combattere in tutti i modi: il principio della condivisione della conoscenza va salvaguardato in modo specifico non consentendo in alcun modo che vengano brevettati i metodi. Questo è un punto fermo che richiederà anche un profondo ripensamento degli stessi Uffici Brevetti.

Tuttavia non ritengo che il senso della Direttiva europea sia quello di importare sic et simpliciter il sistema statunitense. Al contrario credo che il vero contenuto, anche in termini di riforma nei mesi e negli anni a venire, riusciremo a darlo attraverso una riflessione concertata ed un’azione che, al di là di un radicalismo di facciata, senz’altro utile in una prima fase, affronti puntualmente il merito e trovi le soluzioni operative più giuste.

Paolo Zocchi
Paolo Zocchi insegna Modelli e Strategie di e-Government all’Università La Sapienza di Roma, è presidente dell’Associazione UNARETE e coordinatore dell’Osservatorio Nazionale ICT della Margherita

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Pubblicato il
16 giu 2005
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