Contact tracing in azienda: così il Garante Privacy

Contact tracing in azienda: così il Garante Privacy

Il Garante Privacy ha fornito la propria interpretazione circa l'uso di sistemi di contact tracing in azienda, così da favorire strategie anti-contagio.-
Contact tracing in azienda: così il Garante Privacy
Il Garante Privacy ha fornito la propria interpretazione circa l'uso di sistemi di contact tracing in azienda, così da favorire strategie anti-contagio.-

Il Garante Privacy ha pubblicato in questi giorni due importanti postille alle FAQ relative al trattamento dei dati personali in tema Covid-19. Le specifiche aggiunge dall’Autorità sono relative alla fattispecie del contact tracing, strumento che può avere una sua importanza anche e soprattutto in azienda. Va ricordato infatti come molti dei principali focolai emersi in questa fase estiva nascono proprio in ambito aziendale, dunque strumenti di tracciamento possono essere importanti per giungere ad una più facile identificazione dei potenziali contatti, dei potenziali contagi e dei principali centri di pericolo.

Covid e contact tracing in azienda: le FAQ del Garante

Punto 9 delle FAQ del Garante: “Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di contact tracing in ambito aziendale?” Il discorso (attenzione!) non è relativo in questo caso ad Immuni, app per il contact tracing a livello nazionale (scarica Immuni qui) e sulla quale il Garante si è già espresso (a favore) con un intervento analitico ad hoc. In questo caso il riferimento è rivolto invece più specificatamente ad altre soluzioni di tracciamento, per le quali l’authority intende identificare principi di base ai quali attenersi in ottica di trattamento dei dati:

La funzionalità di contact tracing, prevista da alcuni applicativi al dichiarato fine di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi ed allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi, è – allo stato – disciplinata unicamente dall’art. 6, d.l. 30.4.2020, n. 28.

Insomma: ogni attività di contact tracing deve rispondere al medesimo Capo II “Misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19” del Decreto Legge 30 aprile 2020 n.28 che predispone “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19“. In breve: no alla geolocalizzazione, si all’anonimizzazione, proporzionalità dei dati raccolti e durata limitata del trattamento dei dati.

Il Punto 10 pone un ulteriore quesito: “Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?“. In tal senso il parere del Garante è favorevole, poiché proprio strumenti di questo tipo interpretano la norma in modo restrittivo annullando i dati raccolti e limitandosi a segnalare l’immanenza di una condizione di potenziale pericolo:

Sì, il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi, allo stato disponibili sul mercato, che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Ciò nel caso in cui il dispositivo utilizzato non sia associato o associabile, anche indirettamente (es. attraverso un codice o altra informazione), all’interessato né preveda la registrazione dei dati trattati.

Si pensi alle applicazioni che effettuano il conteggio del numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo, attivando un “semaforo rosso” al superamento di un prestabilito numero di persone contemporaneamente presenti; oppure alle funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita (dunque senza tracciare chi indossa il dispositivo e senza registrare alcuna informazione). Si pensi, altresì, ad applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione). In questi casi spetta comunque al titolare verificare il grado di affidabilità dei sistemi scelti, predisponendo misure da adottare in caso di malfunzionamento dei dispositivi o di falsi positivi o negativi.

Trattasi di indicazioni importanti in vista di una necessaria responsabilizzazione delle aziende nelle strategie di contenimento del contagio. Con l’arrivo dell’autunno, il ruolo dei luoghi di lavoro sarà fondamentale – così come le scuole – ed i sistemi di contact tracing potranno essere molto utili per ricostruire rapidamente la filiera del potenziale contagio per limitarne l’espansione e ridurre il perimetro dei nuovi focolai. Tutto ciò andrà non soltanto a salvaguardia del lavoratore, ma anche dell’azienda che – grazie ai propri comportamenti virtuosi – potrà evitare possibili chiusure o l’ammanco di fondamentali figure professionali. L’intervento del Garante va in questa direzione: fornire una base interpretativa sulla quale le aziende possano sviluppare la propria strategia di contenimento e cooperare così con lo sforzo messo in campo a livello nazionale tanto per la regolamentazione degli ambienti scolastici, quanto nell’osservazione delle regole di distanziamento sociale in ogni luogo pubblico.

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Pubblicato il
11 lug 2020
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