Dall'UE un'altra spallata al modello Italia sui diritti d'autore

Dall'UE un'altra spallata al modello Italia sui diritti d'autore

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea pone la normativa italiana al di fuori delle prerogative europee in termini di raccolta dei diritti d'autore.
Dall'UE un'altra spallata al modello Italia sui diritti d'autore
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea pone la normativa italiana al di fuori delle prerogative europee in termini di raccolta dei diritti d'autore.

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha spazzato via il protezionismo italiano nei confronti della SIAE, offrendo a nuovi gestori la piena possibilità di agire liberamente sul mercato italiano. Così la Corte descrive le parti in causa:

La LEA è un organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all’intermediazione di diritti d’autore in Italia. La Jamendo, società di diritto lussemburghese, è un’entità di gestione indipendente dei diritti d’autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004. La LEA ha chiesto al Tribunale di Roma che sia ordinato alla Jamendo di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia. Secondo la normativa italiana, tale attività è infatti riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori nonché agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, come la LEA, mentre le entità di gestione indipendenti sono escluse da tale settore.

Il Tribunale di Roma si è a questo punto rivolto alla Corte di Giustizia Europea per valutare se la gestione collettiva dei diritti d’autore potesse ostare “a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri“.

La sentenza (pdf) definisce un principio importante con il quale il mondo dei diritti d’autore dovrà d’ora in poi fare i conti:

Con la sua sentenza, la Corte risponde che la normativa nazionale di cui trattasi, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene tale restrizione possa in linea di principio essere giustificata dall’imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata poiché preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi. La Corte sottolinea che misure meno lesive della libera prestazione dei servizi consentirebbero di conseguire l’obiettivo perseguito.

La conseguenza, ricavata e sottolineata dalla Corte di Giustizia Europea, è che “la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell’Unione“, invitando pertanto tra le righe il legislatore italiano a porre fine a questa distonia rispetto alle regolamentazioni europee. Ancora una volta, insomma, il principio ispirato dalla normativa europea è rivolto ad una massima competitività nel comparto, mettendo la SIAE all’angolo in virtù della sua vocazione come gestore unico dei diritti.

Commenta Giovanni Mattia Riccio dello studio legale E-lex:

Lo Studio Legale E-Lex ha assistito LEA in questa controversia e, finalmente, dopo oltre dieci anni di battaglie legali, le nostre tesi sono state riconosciute. La causa aveva ad oggetto la compatibilità della normativa italiana di recepimento della Direttiva Barnier, sulle società di gestione collettiva. Difatti, la direttiva prevedeva due tipi di entità: gli organismi di gestione collettiva, che sono controllati da autori ed editori e costituite in forma associativa, e le entità di gestione indipendenti, che, invece, possono essere società commerciali. Nel recepire la direttiva, però, il legislatore italiano, senza motivare la sua scelta, aveva deciso di ammettere sul mercato solo gli organismi di gestione collettiva e, quindi, di perpetrare di fatto il monopolio della SIAE. A partire da domani, Soundreef, cliente di E-Lex sin dalla sua fondazione, potrebbe operare direttamente sul mercato italiano, così come altri operatori comunitari, dal momento che la Corte di Giustizia ha dichiarato che la normativa italiana di recepimento, che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro, è incompatibile con il diritto dell’Unione perché costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

La normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti è da considerarsi “né giustificata, né proporzionata“. Quindi, da rimodulare.

La SIAE, da parte sua, esprime una presa d’atto improntata alla costruzione di nuovi equilibri: secondo la società, la pronuncia della Corte è da considerarsi come “un’opportunità per definire regole chiare ed evitare possibili disparità tra gli attori coinvolti. Disporre di regole chiare in cui operare a tutela di tutti i nostri autori, nessuno escluso, costituisce senz’altro un vantaggio per la SIAE. È un intervento che ci viene chiesto dall’Europa, ma soprattutto lo esige il comparto della creatività italiana, che può continuare a crescere solo se il diritto d’autore viene adeguatamente protetto, fuori e dentro i nostri confini“.

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Pubblicato il
22 mar 2024
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