In Europa, per i cookie pubblicitari serve il consenso attivo

Europa: consenso attivo per i tracking cookie

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che per effettuare il tracking degli utenti mediante cookie bisogna ottenere il loro consenso in modo attivo.
Europa: consenso attivo per i tracking cookie
La Corte di Giustizia UE ha stabilito che per effettuare il tracking degli utenti mediante cookie bisogna ottenere il loro consenso in modo attivo.

Torniamo a parlare della sempre delicata questione cookie per segnalare una sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale per il loro ottenimento è necessario il consenso attivo da parte dell’utente. Prendendo come riferimento il documento ufficiale, ciò a cui crediamo vada attribuita particolare importanza è il passaggio in cui si stabilisce che:

… una casella di spunta preselezionata è pertanto insufficiente.

È stato stabilito nell’ambito del caso tedesco Planet49: la società, attiva nel settore dei giochi a premi, ha impiegato sui propri siti una casella di spunta preselezionata per ottenere dagli utenti l’autorizzazione alla creazione di cookie a scopi pubblicitari. Un comportamento preso di mira da diverse organizzazioni a difesa dei consumatori e sottoposto al parere dei giudici. Da lì la decisione del Bundesgerichtshof (la Corte Federale di Giustizia) di rivolgersi all’organismo continentale per ottenere un parere su come sia necessario operare in conformità con le direttive europee.

Insomma, perché possa essere effettuato il tracking, anche a fini di advertising, è necessario un opt-in. I cookie di questo tipo non possono essere creati mediante pop-up o altri metodi che richiedono a chi naviga di deselezionare una casella per negare il consenso. Non ha importanza se l’azione riguarda dati personali o meno.

Il diritto dell’Unione mira, infatti, a tutelare l’utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell’apparecchiatura terminale dell’utente a sua insaputa.

Nel testo della sentenza viene inoltre sottolineato come il consenso debba essere specifico: il semplice click (o tap) su un pulsante per la partecipazione a un gioco non può essere inteso come il via libera alla creazione dei cookie. Ancora, chi eroga il servizio è tenuto a fornire informazioni esaustive su eventuali soggetti terzi che hanno accesso ai dati forniti e sul periodo che intercorre prima della cancellazione.

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Pubblicato il
1 ott 2019
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