Le problematiche del commercio a distanza

Le problematiche del commercio a distanza

Il Centro Servizi Legali affronta il problema e-commerce: quali sono le tutele per chi acquista e i doveri di chi vende
Il Centro Servizi Legali affronta il problema e-commerce: quali sono le tutele per chi acquista e i doveri di chi vende


La navigazione interattiva non conosce né limiti né frontiere: lo shopping on-line è la moda del momento.

Facile, rapido, divertente, ma.. .quanto a tutela e garanzie per la parte debole (l?acquirente), la strada è ancora tutta da percorrere dal momento che la normativa approvata è in vigore solo sulla carta e non è adeguata al rapido mutare del commercio elettronico.

Tralasciando le problematiche a carattere generale annesse alle preventive informazioni del prodotto, al termine entro cui avvalersi del c.d. diritto di recesso alle modalità di pagamento, ai requisiti delle società erogatrici. …; il problema pressante verte sulla normativa da applicare e sulla procedura da seguire per dirimere le controversie, quando, in particolare e frequentemente, sono coinvolti siti stranieri.

Il D.Lgs.n. 185/99, attuazione della precedente direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, individua il problema in soli quindici articoli.

Passando in rassegna tali disposizioni. si evidenziano, sostanzialmente, quattro fasi principali: prima il legislatore definisce le parti contrattuali (art.1), quindi, ne individua i campi di applicazione (art.2), segue l?obbligo di informativa (art.3), quindi, la fase che precede l?esecuzione del contratto (artt.4,5), e per finire l?esecuzione del contratto (art.6).

Campo di applicazione

L?applicabilità del decreto sull? e-commerce è esclusa in materia di contratti relativi ai servizi finanziari, costruzione, vendita o altri diritti reali su beni immobili salvo le locazioni; ovvero a quelli conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici e quelli conclusi in occasione di vendita all?asta.

Informazioni per il consumatore

Prima della conclusione del contratto e ?in tempo utile ?, l?operatore commerciale deve fornire tutte le informazioni necessarie a delineare una precisa identità del fornitore, modalità di pagamento, caratteristiche del prodotto, diritti e doveri delle parti.

Da questo punto di vista, è doveroso evidenziare come il legislatore abbia accordato al consumatore interattivo, un?informativa sicuramente più dettagliata rispetto alla disciplina dei ?contratti conclusi fuori dai locali commerciali? (D. lgs.n.50/1 992).


Conferma scritta delle informazioni

La terza fase, sopra menzionata, attiene al periodo che precede l?esecuzione del contratto stesso. La disposizione di legge, impone al proponente di confermare al consumatore per iscritto, o altro supporto duraturo da questi richiesto e a lui accessibile, le informazioni già rilasciate. Tale imposizione permette al consumatore di godere di un periodo di riflessione, al temine del quale potrà eventualmente avvalersi del diritto di recesso, il c.d. «diritto di ripensamento o “cooling off”.

Esercizio del diritto di recesso

In particolare, a differenza di quanto al D.lgs.n.50/1992, il diritto di recesso, esercitabile senza addurre giustificazione e senza incorrere in penalità, è di dieci giorni lavorativi, la cui decorrenza varia a seconda dell?oggetto del contratto (infatti varia se il bene che deve essere materialmente consegnato o se la consegna sia interrativa).

Quanto alle modalità di esercizio nulla quaestio: per iscritto e, in ogni caso, a mezzo di raccomandata A.R., con restituzione, a proprie cure e spese, della merce ricevuta.
Ferma la liberà volontà delle parti, il fornitore deve evadere l?ordine entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l?ordine.
In caso contrario, il fornitore dovrà rimborsare le somme già eventualmente corrisposte.

La conclusione del contratto

In materia di perfezionamento del contratto opera la presunzione di conoscenza: “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell?altra parte” (art.1326 c.c.).
Nella direttiva sopra citata, il momento della conclusione del contratto accorpa tre distinte fasi:
proposta, accettazione, ricevuta di ritorno dell?accettazione.
Tale articolazione è sicuramente ispirata a favore del destinatario, a discapito, però, della rapidità dei rapporti telematici.


Il pagamento con carta di credito

La transazione on line comporta per facilitazione del consumatore il pagamento in forma elettronica, mediante digitazione del numero della propria carta di credito.

Sebbene tale modalità di pagamento possa essere assolta con estrema facilità, ciò comporta differenti rischi, sia per il consumatore, sia per il fornitore.

E precisamente: per il consumatore, a parte l?intromissione nella comunicazione telematica di fantomatici Signor X che approfittano delle circostanze, il rischio di vedersi richiesto un importo maggiore a quello contrattualmente pattuito.
Per il fornitore, il rischio è che l?acquisto sia fraudolentemente eseguito da terzi.

Per supplire alle lacune della direttiva comunitaria, l?embrionale normativa dei contratti ha previsto il riaccredito al cliente dei pagamenti eccedenti, solo e nella misura in cui questi provi l?esubero rispetto al prezzo pattuito, o l?uso fraudolento della carta da parte di terzi.

Legislazione applicabile

Certamente rappresenta un aspetto importante per il commercio a distanza.

Nelle transazioni on line, infatti, potrebbe trovare applicazione tanto la legge da cui origina la comunicazione, tanto quella del Paese che la riceve.

In conclusione: l?embrionale normativa deve crescere rapidamente per seguire il rapido sviluppo dell?e-commerce.

Avv. Barbara Mazzei

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Pubblicato il 4 apr 2000
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