Scrutinio elettronico, no al dimenticatoio

Scrutinio elettronico, no al dimenticatoio

Messo in dubbio fin dalle primissime ore, lo scrutinio elettronico e soprattutto le sue modalità di applicazione alle ultime elezioni politiche ora tornano alla ribalta con un atto ispettivo alla Camera
Messo in dubbio fin dalle primissime ore, lo scrutinio elettronico e soprattutto le sue modalità di applicazione alle ultime elezioni politiche ora tornano alla ribalta con un atto ispettivo alla Camera

Le feroci polemiche che hanno preceduto lo scrutinio elettronico nelle elezioni dello scorso aprile, le pesanti critiche sulle operazioni di scrutinio e la legalità dello stesso si sono tradotte in una interrogazione parlamentare (4-00593) rivolta al ministero dell’Interno e a quello per le innovazioni nella PA da parte di Marco Beltrandi, deputato della Rosa nel Pugno. Di seguito il testo dell’interrogazione pubblicata sul resoconto stenografico Camera:

Premesso che
– l’articolo 2 della Legge n. 22 del 27 Gennaio 2006 ha previsto per le elezioni politiche dello scorso 9 e 10 Aprile 2006 una rilevazione degli scrutini negli uffici elettorali di sezione che poi è stata svolta nelle regioni Puglia, Lazio, Sardegna e Liguria. Tale rilevazione segue analoghe iniziative realizzate negli anni precedenti 2005 e 2004. La rilevazione informatizzata dello scrutinio è stata pagata dai contribuenti oltre 50 milioni di euro negli scorsi tre anni, di cui 34 milioni per la tornata elettorale delle scorse politiche per la realizzazione di due sostanziali innovazioni;

– la prima innovazione è stata la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione, così svolta: fin dalla sua costituzione del sabato, all’interno di ogni sezione elettorale è stato inserito un computer portatile. Un tecnico informatico (chiamato operatore di seggio) avrebbe dovuto seguire la procedura di scrutinio. Per ogni scheda scrutinata con il sistema manuale, in un apposito programma l’operatore avrebbe dovuto cliccare il simbolo relativo alla lista scelta dall’elettore e successivamente confermare la scelta. Dopo tale operazione sarebbe dovuto essere impossibile modificare il dato immesso;

– alla fine dello scrutinio il computer avrebbe dovuto stampare il numero di voti di ciascuna lista in un modulo, per la verifica della conformità del risultato così raccolto con quello proveniente dalle normali tabelle di scrutinio. In caso di discordanza tra il risultato elettronico e quello delle tabelle di scrutinio, il presidente di seggio avrebbe dovuto negare la conformità e l’operatore avrebbe dovuto adottare una procedura alternativa per introdurre il risultato ufficiale e poi provvedere a destinarlo, via penna USB, ad un coordinatore di plesso;

– nel merito si fa notare che la legge istitutiva della rilevazione indicava che “… in caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee” (comma 4,articolo 2, legge 27 gennaio 2006 n. 22).

– la seconda innovazione è stata la trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti;
– questa procedura avrebbe dovuto aver luogo solo in Liguria ed avere comunque carattere sperimentale. Anche in questi seggi, quindi, i verbali cartacei di scrutinio dovevano essere recapitati ai comuni, alle prefetture e infine al Viminale e i risultati ufficiali/calcolati esclusivamente su tali verbali;
“… Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti”. (comma 5 articolo 2 L. 27/01/2006 n. 22);
– la procedura di trasmissione telematica che la legge avrebbe voluto limitate alle sole sezioni elettorali della Liguria, appare però essere in effetti stata utilizzata in tutte le regioni coinvolte nella sperimentazione (Puglia, Sardegna, Lazio e Liguria), come si evince ad esempio dalle istruzioni ricevute dagli operatori informatici di plesso pubblicate sul sito apposito ris2006.it (ancora attivo alla data del 3 luglio 2006);

– la Circolare del Ministero dell’interno n. 18 del 17 febbraio 2006 definiva le principali attività da svolgere presso gli uffici elettorali di sezione fino al termine delle operazioni di scrutinio. In particolare in merito alle norme d’ammissione degli operatori ai seggi elettorali disponeva: “Al momento della costituzione dei seggi l’operatore informatico, munito di apposito cartellino identificativo e di copia del decreto di nomina con il quale è stato nominato dal Ministero dell’Innovazione e le Tecnologie, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2 della legge num. 22/2006, si presenta al presidente dell’ufficio elettorale di sezione per essere da questi identificato”;

– nonostante queste chiare indicazioni alcuni rappresentanti di lista presenti ai seggi, la stampa nazionale e i forum su Internet in cui partecipavano gli stessi operatori coinvolti nella sperimentazione hanno riportato che un cospicuo numero di operatori informatici sono stati ammessi ai seggi elettorali anche sprovvisti di cartellino identificativo nominativo e dal decreto di nomina, come previsto dalla circolare n. 18/2006 del Ministero dell’interno, e che su richiesta dei presidenti o dei rappresentanti di lista potevano fornire esclusivamente una fotocopia del prestampato del proprio contratto di lavoro interinale;

– inoltre sul decreto di nomina non era dichiarata una specifica assegnazione dell’operatore al particolare seggio elettorale e pertanto, in base a questa mancanza, agli operatori di seggio e di plesso era possibile identificarsi presso differenti seggi e spostarsi liberamente nei seggi e addirittura nei differenti plessi in cui le elezioni si svolgevano;

– inoltre è stato riportato che in alcuni seggi gli operatori informatici di seggio e di plesso non erano neppure presenti impedendo di fatto la rilevazione dello scrutinio, e quindi la trasmissione delle risultanze dello scrutinio agli uffici centrali;

– la risposta scritta fornita dal ministro dell’innovazione e delle tecnologie e pubblicata giovedì 23 febbraio 2006 all’Interrogazione 4-19957 presentata dall’on. Magnolfi, garantiva che la procedura digitale avrebbe ridotto notevolmente costi e tempi dei diversi adempimenti, dal conteggio dei voti alla compilazione dei relativi verbali sino alla comunicazione dei risultati, avendo come esplicito obiettivo quello di limitare al massimo gli errori manuali: “Come è noto la procedura digitale oltre a ridurre notevolmente i costi ed i tempi dei diversi adempimenti, dal conteggio dei voti alla compilazione dei relativi verbali sino alla comunicazione dei risultati, ha come obiettivo anche quello di limitare al massimo gli errori manuali che hanno sempre caratterizzato lo spoglio dei voti e determinato ritardi, incertezze e contenziosi.”;

– a seguito delle consultazioni il ministero degli interni pubblicava sul sito, Internet l’elenco degli ultimi contributori ai risultati di scrutinio (al Senato) nelle elezione del 2006. In tale lista ben il 50 per cento appartengono alle sezioni in cui era presente la rilevazione elettronica, esclusi i collegi del Trentino dove lo spoglio era reso più complesso da una sostanziale difformità dalla legge nazionale (…)

– attraverso informazioni di stampa e i forum di discussione su Internet è stato possibile ricostruire un quadro di informazioni relativo alla sperimentazione in netta contraddizione con le specifiche di sicurezza e le altre informazioni specifiche comunicate dal Ministero dell’Innovazione. In particolare:

– è stato riportato che l’applicazione informatica in possesso degli operatori, non prevede alcun meccanismo di blocco dopo l’uso, né di verifica dell’hardware utilizzato al seggio, e che poteva cioè essere usata molteplici volte, eventualmente su sistemi informatici differenti, per introdurre differenti risultanze dello scrutinio, dando potenzialmente la possibilità agli operatori di fornire dati non esatti agli uffici centrali elettorali;

– è stato riportato che, differentemente da quanto previsto, i computer utilizzati per la procedura di rilevazione e per quella di trasmissione erano provvisti di sistemi di memorizzazione di massa (hard-disk). In realtà risulterebbe che tali attrezzature fossero presenti ed abilitabili da una semplice procedura di BIOS e che non era impedito l’utilizzo di ulteriori dispositivi di memorizzazione di massa agganciabili attraverso le porte esterne del computer (USB e Firewire);

– dalle informazioni circa lo svolgimento della sperimentazione si desume che la procedura di rilevazione informatica dello scrutinio non prevede una certificazione esplicita da parte dei presidenti di seggio dei dati immessi dagli operatori dopo la firma del verbale di conformità, permettendo a questi ultimi di introdurre liberamente i dati da trasmettere agli uffici centrali elettorali, e che, inoltre non vi era una procedura organizzativa tale da confermare i dati relativi allo scrutinio, una volta arrivati, attraverso un contatto diretto con i presidenti di seggio, come invece avviene nella trasmissione tradizionale;

– non risulta che gli operatori informatici fossero obbligati ad attendere presso i seggi il completamento delle operazioni dello scrutinio manuale e che quindi potessero abbandonare liberamente i seggi, per spostarsi eventualmente in seggi differenti, avendo piena disponibilità delle attrezzature e dei codici d’accesso del sistema informativo di rilevazione e trasmissione degli scrutini;

– non risulta che vi sia stata alcun accorgimento da parte delle società appaltatrici nel dare informazioni agli operatori su come disfarsi dei programmi e delle password utilizzate per la trasmissione dei dati, lasciando potenzialmente programmi e codici d’accesso nelle mani di eventuali malintenzionati, in orari utili per l’utilizzo fraudolento di questi sistemi;

– non è specificato se la procedura informatica utilizzata per l’acquisizione dei risultati dello scrutinio, realizzata su una versione del sistema operativo Debian GNU/Linux (Knoppix), e distribuita agli operatori informatici rispettasse le licenze pubbliche di distribuzione che normano l’utilizzo pubblico del software libero (licenze GNU GPL e similari);

– risulta improbabile una riduzione dei costi con la procedura digitale, e non è stato comunicato a consuntivo dell’operazione di scrutinio informatizzato, se sia stato raggiunto l’obiettivo di limitare al massimo gli errori manuali che hanno sempre caratterizzato lo spoglio dei voti e determinato ritardi, incertezze e contenziosi;

– non è stato chiarito a quale forma di trattamento e trasmissione siano stati assoggettati i dati raccolti presso gli uffici elettorali di sezione, né sono state esplicitate le modalità e le tecnologie di protezione, oltre che le figure responsabili delle chiavi di crittografia e protezione, secondo quanto previsto dalla legge, e quanti altri, all’interno delle società informatiche che hanno gestito il progetto, erano in possesso delle chiavi di crittografia.

Per sapere:
– se, intenda fornire, in base agli atti depositati presso il Ministero dell’interno, i risultati se e in quale misura i dati riportati corrispondano a quanto realmente accaduto, quali ne siano le cause, e se vi sia un resoconto dettagliato dell’andamento delle operazioni della rilevazione dello scrutinio informatico, sottolineando altresì che non esiste una rendicontazione pubblica di dettaglio neppure delle sperimentazioni degli anni precedenti;

– quale sia la valutazione dei Ministri interrogati sugli aspetti critici di tale progetto, e se è previsto uno specifico programma di applicazione futura;

– se risulta che, come dichiarato, attraverso l’uso del sistema di rilevazione informatizzata dello scrutinio siano stati ridotti i tempi dei diversi adempimenti nei seggi, se sia avvenuto un più veloce conteggio dei voti o una più efficiente compilazione dei verbali ed infine se si possa considerare che la comunicazione dei risultati dei seggi delle regioni selezionate dalla sperimentazione sia da considerare in modo statisticamente significativo più veloce.

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Pubblicato il
22 set 2006
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