Spagna, P2P innocente fino a prova contraria

Spagna, P2P innocente fino a prova contraria

Il file sharing non è necessariamente un illecito. Per stabilirlo ci vuole un processo, ricordano i giudici spagnoli
Il file sharing non è necessariamente un illecito. Per stabilirlo ci vuole un processo, ricordano i giudici spagnoli

In Spagna l’industria continua a perseguire il file sharing in ogni forma possibile. Ma non tutti considerano il P2P colpevole per definizione: i tribunali invitano l’accusa a puntare il dito impugnando prove circostanziate.

Succede a Barcellona, dove il giudice Raul N. García Orejudo ha ribadito che “i network di P2P, come mero mezzo di trasmissione di dati tra gli utenti di Internet, non violano, in principio, nessun diritto protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale”. In Spagna il file sharing è legale al 100 per cento a meno che non si dimostri il contrario, dice il giudice in risposta all’industria che invocava la chiusura di elrincondejesus.com prima ancora della celebrazione del processo.

Il sito, un portale ripieno di link a file presenti sul network eDonkey2000 , è stato denunciato dalla SGAE (la SIAE spagnola) per la presunta violazione dei diritti d’autore dei suoi membri, e piuttosto che attendere i tempi della giustizia l’organizzazione pretendeva dal giudice un ordine di sospensione immediato in anticipo sul dibattimento . Come motivazione sarebbe dovuta bastare l’accusa stessa e non l’eventuale colpevolezza tutta da provare dei gestori del sito “incriminato”.

L’industria ha tentato di colpevolizzare il file sharing in quanto tale e come già successo in passato i giudici spagnoli si sono opporti. A SGAE e ai suoi avvocati toccherà ora sottostare alle lungaggini del dibattimento e provare in concreto che le etichette sono state in qualche modo danneggiate da elrincondejesus.com .

E a tal proposito quanto sostenuto dalla corte che ha negato la sospensione anticipata del sito non promette nulla di buono: “Aggiungere un lavoro o una registrazione video a Emule che era stata precedentemente convertita in un file informatico non è un atto di riproduzione” ha scritto il giudice, dicendo che “La copia non è a fini di profitto, o uso collettivo, poiché questi due termini fanno riferimento all’utilizzo del lavoro fatto dopo che il download è avvenuto, dopo la copia”. Nel codice spagnolo la distribuzione viene definita come un qualcosa di pertinente a oggetti fisici, come dischi e supporti ottici, mentre quanto avviene sul P2P è intangibile.

Alfonso Maruccia

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Pubblicato il
9 lug 2009
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