Prosegue l’attività di contrasto al telemarketing selvaggio da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Dopo Illuminia è stata inflitta una sanzione di 890.000 euro a E-ON Energia. L’azienda ha trattato i dati di due persone senza un’adeguata base giuridica.
Nessuna verifica sulla provenienza dei dati
Il procedimento del Garante è stato avviato in seguito alla ricezione di due reclami. Nel primo caso, l’interessata ha ricevuto una telefonata da E.ON, durante la quale ha scoperto che i suoi dati erano stati raccolti dalla società tramite un form pubblicato su Facebook. L’interessata non aveva però un account sul social network, quindi i dati erano stati inseriti da qualcun altro senza autorizzazione.
E.ON non aveva inoltre risposto all’istanza di esercizio dei diritti previsti dall’art. 15 del GDPR. Secondo la società c’è stato un errore commesso dal fornitore che digitalizza le raccomandate. La seconda interessata ha invece ricevuto numerose telefonate da aziende terze, nonostante il consenso negato in fase di stipula dei contratti con E.ON.
Durante l’istruttoria è emerso che i consensi erano stati trascritti nel sistema gestionale in maniera errata da un dipendente della società. E.ON non ha quindi introdotto adeguate misure per verificare la corrispondenza tra i consensi resi e le informazioni registrate sui sistemi aziendali. L’attività di telemarketing è pertanto avvenuta senza idonea base giuridica. Non ha inoltre rispettato gli obblighi di formazione e supervisione dei soggetti incaricati delle attività di telemarketing.
Al termine del procedimento, il Garante ha inflitto una sanzione di 892.738 euro e ordinato a E.ON di implementare le necessarie misure per trattare i dati personali degli interessati nel rispetto del regolamento sulla privacy.