Scuola e casi di positività: FAQ del Garante Privacy

Scuola e casi di positività: FAQ del Garante Privacy

Il Garante della privacy ha fornito chiarimenti sul trattamento dei dati degli studenti che svolgono didattica in presenza nel caso di due positività.
Scuola e casi di positività: FAQ del Garante Privacy
Il Garante della privacy ha fornito chiarimenti sul trattamento dei dati degli studenti che svolgono didattica in presenza nel caso di due positività.

Il decreto legge n. 1/2022 del 5 gennaio ha introdotto nuove regole per la gestione dei casi di positività nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento dei dati degli studenti che possono usufruire della didattica in presenza quando sono state rilevate due positività nella classe.

Didattica in presenza: verifica dei requisiti

Il suddetto decreto prevede tre opzioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado (scuole medie e superiori). In caso di tre positività si passa alla didattica a distanza per dieci giorni, mentre in caso di una positività prosegue la didattica in presenza con autosorveglianza e uso di mascherine FFP2. L’ultima opzione (due positività) è quella che richiede la verifica dei requisiti necessari per lo svolgimento della didattica in presenza.

Le istituzioni scolastiche, in qualità di titolari del trattamento, possono accedere ai dati degli studenti per controllare se sono vaccinati o meno. Nel primo caso occorre dimostrare di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di aver ricevuto la dose di richiamo. Il Garante della privacy ha specificato che la verifica deve essere effettuata dal personale autorizzato a queste condizioni:

  • per il periodo previsto dalla legge (dieci giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscono della didattica in presenza
  • esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità
  • secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati
  • senza acquisizione preventiva della relativa documentazione che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo
  • nel caso di esibizione del Green Pass, utilizzando esclusivamente l’app VerificaC19 in modalità rafforzata

È assolutamente vietato conservare la documentazione che attesta vaccinazione o guarigione e diffondere l’elenco degli studenti che svolgono la didattica in presenza o a distanza.

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Pubblicato il
15 gen 2022
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